Art. 2. Attenuazione della rigidita' delle spese 1. Per l'esercizio finanziario 1998 le spese continuative annue, le cui quantificazioni sono fissate da norme regionali, sono determinate con la legge di bilancio e non possono essere ridotte di una misura superiore al 25 per cento dell'ammontare autorizzato dalle relative leggi. 2. Le spese pluriennali con quote annue predeterminate, escluse le spese in annualita' derivanti da limiti poliennali di impegno, sono determinate annualmente con la legge di bilancio, tenendo conto, per la loro quantificazione, delle effettive necessita' e della compatibilita' con l'equilibrio del bilancio regionale, fermo restando l'ammontare complessivo autorizzato dalle relative leggi di spesa. 3. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze presenta, in allegato alla proposta di bilancio, una relazione da cui risultino le motivazioni della rideterminazione dello stanziamento. 4. E' fatto obbligo all'Amministrazione regionale di rinegoziare con gli istituti e le aziende di credito le condizioni concordate, con particolare riguardo ai tassi di interesse, per i mutui a pareggio di bilancio e per la concessione di mutui e prestiti a vari soggetti assistiti da contributi o garanzie a carico della Regione. I nuovi tassi di interesse concordati devono essere allineati alle migliori condizioni di mercato.