Art. 2.
              Attenuazione della rigidita' delle spese
 
  1. Per l'esercizio finanziario 1998 le spese continuative annue, le
cui quantificazioni sono fissate da norme regionali, sono determinate
con  la  legge di bilancio e non possono essere ridotte di una misura
superiore al 25 per cento dell'ammontare autorizzato  dalle  relative
leggi.
  2.  Le spese pluriennali con quote annue predeterminate, escluse le
spese in annualita' derivanti da limiti poliennali di  impegno,  sono
determinate  annualmente con la legge di bilancio, tenendo conto, per
la  loro  quantificazione,  delle  effettive   necessita'   e   della
compatibilita'   con   l'equilibrio  del  bilancio  regionale,  fermo
restando l'ammontare complessivo autorizzato dalle relative leggi  di
spesa.
  3.  L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze presenta, in
allegato alla proposta di bilancio, una relazione da cui risultino le
motivazioni della rideterminazione dello stanziamento.
  4. E' fatto obbligo all'Amministrazione  regionale  di  rinegoziare
con  gli  istituti  e le aziende di credito le condizioni concordate,
con particolare riguardo  ai  tassi  di  interesse,  per  i  mutui  a
pareggio  di bilancio e per la concessione di mutui e prestiti a vari
soggetti assistiti da contributi o garanzie a carico della Regione. I
nuovi tassi di interesse  concordati  devono  essere  allineati  alle
migliori condizioni di mercato.