Art. 3.
       Riduzione oneri per il personale, per acquisto di beni
                e servizi per trasferimenti correnti
 
  1.  Alla  Regione e a tutti gli enti del settore pubblico regionale
che usufruiscono di finanziamenti o contributi a qualsiasi  titolo  a
carico  diretto  o  indiretto  della  Regione  si  applica il comma 2
dell'art. 41 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. La percentuale del
12,01 per cento prevista dal predetto comma 2 e' elevata al 13,50 per
cento.
  2.   Le   spese   per  acquisto  di  beni  e  servizi  relative  al
funzionamento  della  Regione  e  degli  enti  del  settore  pubblico
regionale  che usufluiscono di finanziamenti o contributi a qualsiasi
titolo a carico diretto  o  indiretto  della  Regione,  salvo  quanto
previsto  dal  comma  1, sono ridotte, per l'anno 1998, in misura non
inferiore al 6 per cento  delle  corrispondenti  spese  iscritte  nel
bilancio per l'esercizio 1997; per le aziende unita' sanitarie locali
e  per  le aziende ospedaliere si applica il disposto di cui all'art.
32, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
  3. All'art. 16, comma 8, della legge regionale 3  maggio  1979,  n.
73  e  successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole "a carico
dei dipendenti e" sono aggiunte le seguenti "del 50 per cento".