Art. 4. Eliminazione residui passivi e perenti 1. Le disposizioni di cui all'art. 11, quarto comma della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, modificato dall'art. 18, comma 1, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, non si applicano per l'esercizio 1997. 2. Le disposizioni dell'art. 19 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, si applicano alle somme eliminate per perenzione amministrativa nell'esercizio 1987 e non reiscritte in bilancio entro il 31 dicembre 1997; i relativi importi sono eliminati dal conto generale del patrimonio della Regione per l'esercizio 1997. 3. I residui passivi e i residui perenti vigenti alla chiusura dell'esercizio 1997 su capitoli di spesa relativi a limiti poliennali di impegno cui non corrispondono obbligazioni di pagamento in scadenza entro l'esercizio medesimo, sono eliminati rispettivamente dal conto consuntivo del bilancio e dal conto del patrimonio per l'esercizio stesso, salva la loro riproduzione negli esercizi successivi ai fini del pagamento delle ultime rate di ciascun limite di impegno, a norma dell'art. 8 della legge regionale 27 febbraio 1992, n. 2.