Art. 4.
               Eliminazione residui passivi e perenti
 
  1. Le disposizioni di cui all'art. 11,  quarto  comma  della  legge
regionale  8  luglio  1977,  n. 47, modificato dall'art. 18, comma 1,
della legge regionale 7 marzo  1997,  n.  6,  non  si  applicano  per
l'esercizio 1997.
  2. Le disposizioni dell'art. 19 della legge regionale 7 marzo 1997,
n. 6, si applicano alle somme eliminate per perenzione amministrativa
nell'esercizio 1987 e non reiscritte in bilancio entro il 31 dicembre
1997;  i  relativi  importi  sono  eliminati  dal  conto generale del
patrimonio della Regione per l'esercizio 1997.
  3. I residui passivi e i  residui  perenti  vigenti  alla  chiusura
dell'esercizio 1997 su capitoli di spesa relativi a limiti poliennali
di  impegno  cui  non  corrispondono  obbligazioni  di  pagamento  in
scadenza entro l'esercizio medesimo, sono  eliminati  rispettivamente
dal  conto  consuntivo  del  bilancio  e dal conto del patrimonio per
l'esercizio  stesso,  salva  la  loro  riproduzione  negli   esercizi
successivi  ai fini del pagamento delle ultime rate di ciascun limite
di impegno, a norma dell'art. 8 della  legge  regionale  27  febbraio
1992, n. 2.