Art. 6.
                            B i l a n c i
 
  1. All'art. 32, comma 1, della legge regionale 7 marzo 1997, n.  6,
le  parole  "entro  trenta  giorni  dalla  data  di ricevimento" sono
sostituite dalle seguenti "entro quarantacinque giorni dalla data  di
trasmissione".