Art. 7.
           Anticipazione somme riscosse dai concessionari
               e modalita' di riscossione dei tributi
 
  1.   Per  gli  anni  decorrenti  dal  1998  i  concessionari  della
riscossione  sono  tenuti,  in  favore   della   Regione   siciliana,
all'anticipazione   prevista   dall'art.   9,   commi   1  e  2,  del
decreto-legge n. 79 del 28 marzo  1997,  convertito  nella  legge  28
maggio 1997, n. 140.
  2.   La  riscossione  delle  tasse  sulle  concessioni  governative
regionali, da corrispondere in modo ordinario, ai sensi della vigente
normativa,   e'   effettuata   mediante   versamento    diretto    al
concessionario  del  servizio  di  riscossione  dei tributi nella cui
circoscrizione ha sede l'ufficio competente ad emettere  l'atto  o  a
ricevere la dichiarazione.
  3.  Per i compensi ai concessionari si applicano le disposizioni di
cui all'art. 61, comma 3, lettera  a),  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  28  gennaio  1988, n. 43 e successive modifiche ed
integrazioni, richiamate dall'art. 23, comma 3, della legge regionale
5 settembre 1990, n. 35.