Art. 8.
   Modifiche alla disciplina del tributo speciale per il deposito
                   in discarica dei rifiuti solidi
 
  1.  Il  comma  7 dell'art. 2 della legge regionale 7 marzo 1997, n.
6, e' cosi' sostituito:
  "7. Le violazioni di cui ai commi da 24  a  41  dell'art.  3  della
legge  28 dicembre 1995, n. 549, sono constatate secondo le modalita'
indicate al comma 33 del medesimo articolo con processo  verbale  dai
funzionari delle province regionali competenti per territorio addetti
ai  controlli  ai  sensi  dell'art. 13 della legge regionale 6 maggio
1986, n. 9 e dell'art. 20 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, e successive modifiche ed integrazioni".
  2. Nell'art. 2 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6,  il  comma
31  dell'art.  3  della legge 28 dicembre 1995, n. 549, richiamato ai
commi 1, 3 e 7, deve intendersi sostituito dall'art. 15  del  decreto
legislativo  18  dicembre  1997,  n.  473  e dall'art. 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997,  n.  471,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni.