Art. 8. Modifiche alla disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi 1. Il comma 7 dell'art. 2 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e' cosi' sostituito: "7. Le violazioni di cui ai commi da 24 a 41 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono constatate secondo le modalita' indicate al comma 33 del medesimo articolo con processo verbale dai funzionari delle province regionali competenti per territorio addetti ai controlli ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 6 maggio 1986, n. 9 e dell'art. 20 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni". 2. Nell'art. 2 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, il comma 31 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, richiamato ai commi 1, 3 e 7, deve intendersi sostituito dall'art. 15 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473 e dall'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modifiche ed integrazioni.