Art. 9. Disposizioni urgenti in materia di programmazione negoziata 1. La Regione riconosce e promuove gli atti di programmazione negoziata quali strumenti fondamentali di concertazione delle azioni degli interventi pubblici e privati finalizzati allo sviluppo. 2. In attesa dell'approvazione della legge di riforma della contabilita' regionale, dei controlli e delle procedure della programmazione regionale per l'esercizio in corso, il Governo, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta all'Assemblea regionale, che lo esamina secondo le norme del proprio regolamento interno entro trenta giorni, un documento di programmazione economico-finanziaria che costituisce il quadro di riferimento della programmazione regionale in sostituzione dello strumento previsto dall'art. 2 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 6. Il documento indica gli obiettivi da conseguire, le priorita' da osservare ed i programmi di intervento, tenendo conto degli indicatori, indirizzi ed obiettivi del documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni. 3. L'intesa istituzionale di programma di cui all'art. 2, comma 203, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' sottoscritta congiuntamente tra il Governo nazionale e la Giunta regionale per il raggiungimento degli obiettivi definiti nel documento di programmazione economico-finanziario di cui al comma 2. L'intesa istituzionale di programma costituisce il necessario momento di raccordo degli strumenti di programmazione negoziata posti in essere nelle varie tipologie negoziali in ambito regionale. 4. I programmi di intervento indicati nel documento di programmazione economico-finanziaria sono di norma attuati attraverso gli accordi di programma-quadro di cui all'art. 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 nonche' attraverso gli strumenti previsti dalla programmazione comunitaria. 5. Gli strumenti di programmazione negoziata di cui all'art. 2, comma 203, lettere b), c), d), e), f) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono stipulati in coerenza con le linee guida del documento di programmazione economico-finanziaria. 6. Gli atti di programmazione negoziata di cui al presente articolo, coerenti con gli obiettivi e gli indirizzi fissati nel documento di programmazione economico-finanziaria, approvati in conformita' alle disposizioni contenute nell'art. 2, comma 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, delle delibere adottate dal comitato interministeriale della programmazione economica e delle eventuali direttive emanate dalla Giunta regionale, qualora prevedano oneri finanziari a carico della Regione, trovano copertura in un apposito fondo istituito nel bilancio della Regione - amministrazione del bilancio. Ove necessario, il fondo costituisce fonte di cofinanziamento di risorse derivanti da interventi ordinari e straordinari dello Stato, dell'Unione europea e di altri enti ed organizzazioni nazionali ed internazionali.