Art. 9.
     Disposizioni urgenti in materia di programmazione negoziata
 
  1.  La  Regione  riconosce  e  promuove  gli atti di programmazione
negoziata quali strumenti fondamentali di concertazione delle  azioni
degli interventi pubblici e privati finalizzati allo sviluppo.
  2.  In  attesa  dell'approvazione  della  legge  di  riforma  della
contabilita'  regionale,  dei  controlli  e  delle  procedure   della
programmazione  regionale per l'esercizio in corso, il Governo, entro
quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta
all'Assemblea regionale, che lo esamina secondo le norme del  proprio
regolamento   interno   entro   trenta   giorni,   un   documento  di
programmazione economico-finanziaria che  costituisce  il  quadro  di
riferimento  della  programmazione  regionale  in  sostituzione dello
strumento previsto dall'art. 2 della legge regionale 19 maggio  1988,
n.  6.  Il documento indica gli obiettivi da conseguire, le priorita'
da osservare ed  i  programmi  di  intervento,  tenendo  conto  degli
indicatori,  indirizzi  ed  obiettivi del documento di programmazione
economico-finanziaria di cui all'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modifiche ed integrazioni.
  3. L'intesa istituzionale di programma di  cui  all'art.  2,  comma
203,   lettera   b),  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  e'
sottoscritta congiuntamente tra il  Governo  nazionale  e  la  Giunta
regionale   per   il  raggiungimento  degli  obiettivi  definiti  nel
documento di programmazione economico-finanziario di cui al comma  2.
L'intesa istituzionale di programma costituisce il necessario momento
di  raccordo  degli  strumenti  di  programmazione negoziata posti in
essere nelle varie tipologie negoziali in ambito regionale.
  4.  I  programmi  di   intervento   indicati   nel   documento   di
programmazione economico-finanziaria sono di norma attuati attraverso
gli accordi di programma-quadro di cui all'art. 2, comma 203, lettera
c),  della  legge  23  dicembre  1996,  n. 662 nonche' attraverso gli
strumenti previsti dalla programmazione comunitaria.
  5.  Gli  strumenti  di  programmazione negoziata di cui all'art. 2,
comma 203, lettere b), c), d), e), f) della legge 23  dicembre  1996,
n.  662,  sono stipulati in coerenza con le linee guida del documento
di programmazione economico-finanziaria.
  6.  Gli  atti  di  programmazione  negoziata  di  cui  al  presente
articolo,  coerenti  con  gli  obiettivi  e gli indirizzi fissati nel
documento  di  programmazione  economico-finanziaria,  approvati   in
conformita'  alle  disposizioni  contenute  nell'art.  2, comma 203 e
seguenti, della legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  delle  delibere
adottate   dal   comitato   interministeriale   della  programmazione
economica e delle eventuali direttive emanate dalla Giunta regionale,
qualora prevedano oneri finanziari a carico  della  Regione,  trovano
copertura in un apposito fondo istituito nel bilancio della Regione -
amministrazione  del  bilancio.  Ove necessario, il fondo costituisce
fonte di cofinanziamento di risorse derivanti da interventi  ordinari
e  straordinari  dello  Stato, dell'Unione europea e di altri enti ed
organizzazioni nazionali ed internazionali.