Art. 12. Funzioni di controllo della Giunta regionale 1. La Giunta regionale verifica la conformita' alle leggi statali e regionali nonche' agli indirizzi del Consiglio regionale dei provvedimenti concernenti: a) i bilanci pluriennali e annuali; b) gli assestamenti; c) le variazioni; d) i rendiconti annuali; e) i piani pluriennali di attivita' di cui all'art. 14 e i loro aggiornamenti annuali, nonche' i piani di cui all'art. 37 della legge regionale n. 10/1994; f) le piante organiche di avvio e il regolamento di organizzazione. 2. La Giunta regionale effettua il controllo di cui al comma 1 lettere a), b), c) e d) sulla base delle specifiche certificazioni del collegio dei revisori dei conti sulla legittimita' delle singole poste contabili di entrata e di spesa. 3. Gli atti di cui al comma 1, pena la decadenza degli stessi, sono inviati entro dieci giorni dalla loro adozione alla Giunta regionale. 4. La Giunta regionale puo' annullare gli atti di cui al comma 1, lettere a), b), e) ed f) entro sessanta giorni dal ricevimento, gli atti di cui alla lettera c) entro trenta giorni dal ricevimento, gli atti di cui alla lettera d) entro novanta giorni dal ricevimento. Trascorsi tali termini gli atti si intendono vistati. 5. I termini di cui al comma 4 sono sospesi per una sola volta se prima della loro scadenza vengono richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all'ente deliberante. In tal caso, dal momento della ricezione degli atti richiesti, che debbono pervenire entro trenta giorni a pena di decadenza, il termine per l'annullamento riprende a decorrere. La richiesta di chiarimenti e' disposta con decreto del dirigente. 6. La richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio all'ente deliberante e' obbligatoria prima della pronuncia di non approvazione da parte della Giunta regionale.