Art. 12.
            Funzioni di controllo della Giunta regionale
 
  1. La Giunta regionale verifica la conformita' alle leggi statali e
regionali  nonche'  agli  indirizzi  del  Consiglio   regionale   dei
provvedimenti concernenti:
   a) i bilanci pluriennali e annuali;
   b) gli assestamenti;
   c) le variazioni;
   d) i rendiconti annuali;
   e)  i  piani  pluriennali di attivita' di cui all'art. 14 e i loro
aggiornamenti annuali, nonche' i piani di cui all'art. 37 della legge
regionale n. 10/1994;
   f)  le  piante  organiche   di   avvio   e   il   regolamento   di
organizzazione.
  2.  La  Giunta  regionale  effettua  il controllo di cui al comma 1
lettere a), b), c) e d) sulla base  delle  specifiche  certificazioni
del  collegio dei revisori dei conti sulla legittimita' delle singole
poste contabili di entrata e di spesa.
  3. Gli atti di cui al comma 1, pena la decadenza degli stessi, sono
inviati entro dieci giorni dalla loro adozione alla Giunta regionale.
  4. La Giunta regionale puo' annullare gli atti di cui al  comma  1,
lettere  a),  b), e) ed f) entro sessanta giorni dal ricevimento, gli
atti di cui alla lettera c) entro trenta giorni dal ricevimento,  gli
atti  di  cui  alla  lettera d) entro novanta giorni dal ricevimento.
Trascorsi tali termini gli atti si intendono vistati.
  5. I termini di cui al comma 4 sono sospesi per una sola  volta  se
prima  della  loro  scadenza vengono richiesti chiarimenti o elementi
integrativi di  giudizio  all'ente  deliberante.  In  tal  caso,  dal
momento  della  ricezione degli atti richiesti, che debbono pervenire
entro  trenta  giorni  a  pena   di   decadenza,   il   termine   per
l'annullamento  riprende  a decorrere. La richiesta di chiarimenti e'
disposta con decreto del dirigente.
  6. La  richiesta  di  chiarimenti  o  di  elementi  integrativi  di
giudizio  all'ente  deliberante e' obbligatoria prima della pronuncia
di non approvazione da parte della Giunta regionale.