Art. 13. Vigilanza della Giunta regionale 1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull'amministrazione delle aziende mediante: a) ispezioni per accertare la regolarita' della gestione, anche in relazione ad atti non soggetti a controllo. A tal fine le aziende sono tenute a mettere a disposizione degli incaricati dell'ispezione tutti gli atti e i documenti necessari per lo svolgimento della funzione; b) richieste al collegio dei revisori di riferire su specifici aspetti della gestione; c) sostituzione, tramite commissario ad acta, previa diffida dell'amministratore unico ad adempiere entro un apposito termine, all'adozione di atti resi obbligatori da disposizione di legge o regolamento, quando se ne ritardi o rifiuti l'adempimento; d) revoca dell'amministratore unico e sua sostituzione per gravi violazioni di legge o regolamento, per persistenti inadempienze in relazione ad atti dovuti, per situazioni di grave disavanzo di gestione, ovvero in caso di valutazione negativa della gestione complessiva dell'azienda in relazione agli indirizzi fissati ai sensi dell'art. 10 o a ritardi ingiustificati nell'attuazione dei programmi, per attivita' che compromettano il buon funzionamento dell'azienda. 2. In caso di revoca e negli altri casi di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o di impedimento dell'amministratore unico le relative funzioni sono svolte dal direttore generale o dal dirigente delegato dall'amministratore unico o, in mancanza di delega, dal dirigente piu' anziano di eta'. 3. In caso di vacanza dell'ufficio o di revoca la nomina dell'amministratore unico da parte della giunta regionale deve essere effettuata entro sessanta giorni. Ove l'assenza o l'impedimento di cui al comma 2 si protragga oltre sei mesi la Giunta regionale procede alla sostituzione.