Art. 13.
                  Vigilanza della Giunta regionale
 
  1. La Giunta regionale esercita la  vigilanza  sull'amministrazione
delle aziende mediante:
   a) ispezioni per accertare la regolarita' della gestione, anche in
relazione  ad  atti  non  soggetti a controllo. A tal fine le aziende
sono tenute a mettere a disposizione degli incaricati  dell'ispezione
tutti  gli  atti  e  i  documenti  necessari per lo svolgimento della
funzione;
   b)  richieste  al  collegio  dei revisori di riferire su specifici
aspetti della gestione;
   c) sostituzione,  tramite  commissario  ad  acta,  previa  diffida
dell'amministratore  unico  ad  adempiere  entro un apposito termine,
all'adozione di atti resi obbligatori  da  disposizione  di  legge  o
regolamento, quando se ne ritardi o rifiuti l'adempimento;
   d)  revoca  dell'amministratore unico e sua sostituzione per gravi
violazioni di legge o regolamento, per  persistenti  inadempienze  in
relazione  ad  atti  dovuti,  per  situazioni  di  grave disavanzo di
gestione, ovvero in  caso  di  valutazione  negativa  della  gestione
complessiva dell'azienda in relazione agli indirizzi fissati ai sensi
dell'art.     10  o  a  ritardi  ingiustificati  nell'attuazione  dei
programmi, per attivita'  che  compromettano  il  buon  funzionamento
dell'azienda.
  2.  In  caso di revoca e negli altri casi di vacanza dell'ufficio o
nei casi di assenza o di  impedimento  dell'amministratore  unico  le
relative  funzioni sono svolte dal direttore generale o dal dirigente
delegato dall'amministratore unico o,  in  mancanza  di  delega,  dal
dirigente piu' anziano di eta'.
  3.   In  caso  di  vacanza  dell'ufficio  o  di  revoca  la  nomina
dell'amministratore unico da parte della giunta regionale deve essere
effettuata entro sessanta giorni. Ove l'assenza  o  l'impedimento  di
cui  al  comma  2  si  protragga  oltre  sei mesi la Giunta regionale
procede alla sostituzione.