Art. 2.
            Aziende regionali territoriali per l'edilizia
 
  1.  Gli  Istituti  Autonomi  per le case popolari si trasformano in
Aziende Regionali territoriali  per  l'Edilizia  (ARTE),  di  seguito
denominate Aziende.
  2.  Le  Aziende sono enti pubblici di natura economica, strumentali
della  Regione,  dotati  di  personalita'  giuridica,  di   autonomia
imprenditoriale,  patrimoniale  e  contabile;  hanno  sede legale nel
capoluogo di ogni provincia ed operano nel territorio  della  stessa.
Possono altresi' operare:
   a)  nel  territorio  delle  altre  Province d'intesa con l'azienda
della provincia territorialmente competente;
   b) nel territorio di paesi comunitari,  nell'ambito  di  programmi
internazionali.