Art. 2. Aziende regionali territoriali per l'edilizia 1. Gli Istituti Autonomi per le case popolari si trasformano in Aziende Regionali territoriali per l'Edilizia (ARTE), di seguito denominate Aziende. 2. Le Aziende sono enti pubblici di natura economica, strumentali della Regione, dotati di personalita' giuridica, di autonomia imprenditoriale, patrimoniale e contabile; hanno sede legale nel capoluogo di ogni provincia ed operano nel territorio della stessa. Possono altresi' operare: a) nel territorio delle altre Province d'intesa con l'azienda della provincia territorialmente competente; b) nel territorio di paesi comunitari, nell'ambito di programmi internazionali.