Art. 22. Partecipazione degli enti locali alla formulazione dei programmi pluriennali di edilizia residenziale pubblica 1. Al fine di favorire la partecipazione degli enti locali all'attivita' di programmazione di settore della Regione e alla formulazione degli indirizzi di cui all'art. 10 alle aziende, sui programmi pluriennali regionali dell'edilizia residenziale sono acquisite le proposte e il parere della Conferenza di cui alla legge regionale 29 aprile 1997 n. 16 (istituzione della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali).