Art. 22.
         Partecipazione degli enti locali alla formulazione
     dei programmi pluriennali di edilizia residenziale pubblica
 
  1.  Al  fine  di  favorire  la  partecipazione  degli  enti  locali
all'attivita'  di  programmazione  di  settore  della  Regione e alla
formulazione degli indirizzi di cui all'art.  10  alle  aziende,  sui
programmi   pluriennali  regionali  dell'edilizia  residenziale  sono
acquisite le proposte e il parere della Conferenza di cui alla  legge
regionale   29  aprile  1997  n.  16  (istituzione  della  Conferenza
permanente Regione-Autonomie locali).