Art. 29.
               Riutilizzo di finanziamenti recuperati
 
  1.  Le  somme  recuperate  a  seguito  di  revoca dei contributi di
edilizia agevolata di cui agli articoli 36 e 38 della legge 5  agosto
1978,  n.  457  (norme  per l'edilizia residenziale) e della legge 17
febbraio 1992, n. 179 (norme per  l'edilizia  residenziale  pubblica)
sono   destinate   al  finanziamento  della  soluzione  dei  problemi
abitativi, relativi all'abbattimento delle barriere  architettoniche,
della categoria sociale dei portatori di handicap di cui alla legge 9
gennaio  1989,  n.  13  (disposizioni  per  favorire il superamento e
l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici  privati)
e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  anche  in  deroga ai
requisiti soggettivi e oggettivi di cui alla citata legge n. 457/1978
e successive modificazioni.
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
   Genova, 12 marzo 1998
                                MORI