Art. 29. Riutilizzo di finanziamenti recuperati 1. Le somme recuperate a seguito di revoca dei contributi di edilizia agevolata di cui agli articoli 36 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (norme per l'edilizia residenziale) e della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (norme per l'edilizia residenziale pubblica) sono destinate al finanziamento della soluzione dei problemi abitativi, relativi all'abbattimento delle barriere architettoniche, della categoria sociale dei portatori di handicap di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 (disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati) e successive modificazioni ed integrazioni, anche in deroga ai requisiti soggettivi e oggettivi di cui alla citata legge n. 457/1978 e successive modificazioni. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 12 marzo 1998 MORI