Art. 8.
                        Collegio dei revisori
 
  1. Presso le aziende e' istituito  un  collegio  dei  revisori  dei
conti  composto  da  tre  membri effettivi di cui un presidente e due
componenti nominati dalla Giunta regionale,  scelti  fra  i  revisori
contabili  iscritti  nel  registro  previsto  dall'art. 1 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992 n.  88  (attuazione  della  direttiva  n.
84/253/CEE,  relativa  all'abilitazione  delle persone incaricate del
controllo di legge dei documenti contabili).
  2. La Giunta regionale procede  alla  nomina  dei  revisori  e  dei
relativi  supplenti  fra  coloro  che hanno presentato domanda. A tal
fine la Giunta regionale emana  un  avviso  pubblico  novanta  giorni
prima della scadenza del collegio dei revisori.
  3.  Si  osservano  in  quanto  applicabili  le  norme in materia di
ineleggibilita'  e  decadenza  previste  dall'art.  2399  del  codice
civile.
  4.  Il  collegio  dei revisori resta in carica per cinque anni ed i
suoi membri possono  essere  revocati  per  giusta  causa  e  possono
rinunciare  all'incarico:  in  tal  caso  la  rinuncia  e' comunicata
all'amministratore unico e alla Giunta regionale.
  5. I membri supplenti sostituiscono i  membri  effettivi  deceduti,
revocati,   decaduti   o   che   abbiano  definitivamente  rinunciato
all'incarico sino alla scadenza del collegio dei  revisori.  In  tali
casi  subentra  il  membro  con  maggiore anzianita' di iscrizione al
registro.
  6. Il collegio dei revisori dei conti decide con la presenza  della
maggioranza dei componenti.