Art. 8. Collegio dei revisori 1. Presso le aziende e' istituito un collegio dei revisori dei conti composto da tre membri effettivi di cui un presidente e due componenti nominati dalla Giunta regionale, scelti fra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 88 (attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili). 2. La Giunta regionale procede alla nomina dei revisori e dei relativi supplenti fra coloro che hanno presentato domanda. A tal fine la Giunta regionale emana un avviso pubblico novanta giorni prima della scadenza del collegio dei revisori. 3. Si osservano in quanto applicabili le norme in materia di ineleggibilita' e decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile. 4. Il collegio dei revisori resta in carica per cinque anni ed i suoi membri possono essere revocati per giusta causa e possono rinunciare all'incarico: in tal caso la rinuncia e' comunicata all'amministratore unico e alla Giunta regionale. 5. I membri supplenti sostituiscono i membri effettivi deceduti, revocati, decaduti o che abbiano definitivamente rinunciato all'incarico sino alla scadenza del collegio dei revisori. In tali casi subentra il membro con maggiore anzianita' di iscrizione al registro. 6. Il collegio dei revisori dei conti decide con la presenza della maggioranza dei componenti.