Art. 9.
                  Compiti del collegio dei revisori
 
  1.  Il  collegio  dei revisori esercita il controllo sulla gestione
contabile e finanziaria delle  aziende,  valutandone  la  conformita'
dell'azione  e  dei risultati alle norme che disciplinano l'attivita'
delle aziende stesse, ai programmi e agli indirizzi della  Regione  e
ai principi di buon andamento della pubblica amministrazione.
  2. In particolare il collegio:
   a)  verifica almeno ogni trimestre la situazione di cassa, nonche'
l'andamento finanziario e patrimoniale dell'azienda;
   b) esprime un parere sul bilancio di previsione, sull'assestamento
e sulle variazioni allo stesso;
   c) redige la relazione al conto consuntivo;
   d) vigila, anche attraverso l'esame  amministrativo  contabile  di
atti gia' efficaci, sulla regolarita' amministrativa e in particolare
controlla  la  regolarita'  delle  procedure  per  i  contratti  e le
convenzioni.
  3. Il presidente del collegio comunica i risultati delle  verifiche
di  cassa e dell'attivita' di vigilanza prevista dal comma 2, lettera
d), all'amministratore unico e alla Giunta regionale.
  4. Ai componenti del collegio spettano i compensi di  cui  all'art.
15  della legge regionale 28 giugno 1994 n. 28 (disciplina degli enti
strumentali della Regione), come sostituito dall'art. 9  della  legge
regionale  4  giugno  1996  n.  25  (nuova disciplina dei compensi ai
componenti di collegi, commissioni  e  comitati  operanti  presso  la
Regione.  Modifiche  alla  legge  regionale  28  giugno  1994  n.  28
(disciplina degli  enti  strumentali  della  Regione)  e  alla  legge
regionale  5 aprile 1995 n.  20 (norme per l'attuazione dei programmi
di  investimento  in  sanita'  per  l'ammodernamento  del  patrimonio
immobiliare e tecnologico).