Art. 9. Compiti del collegio dei revisori 1. Il collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria delle aziende, valutandone la conformita' dell'azione e dei risultati alle norme che disciplinano l'attivita' delle aziende stesse, ai programmi e agli indirizzi della Regione e ai principi di buon andamento della pubblica amministrazione. 2. In particolare il collegio: a) verifica almeno ogni trimestre la situazione di cassa, nonche' l'andamento finanziario e patrimoniale dell'azienda; b) esprime un parere sul bilancio di previsione, sull'assestamento e sulle variazioni allo stesso; c) redige la relazione al conto consuntivo; d) vigila, anche attraverso l'esame amministrativo contabile di atti gia' efficaci, sulla regolarita' amministrativa e in particolare controlla la regolarita' delle procedure per i contratti e le convenzioni. 3. Il presidente del collegio comunica i risultati delle verifiche di cassa e dell'attivita' di vigilanza prevista dal comma 2, lettera d), all'amministratore unico e alla Giunta regionale. 4. Ai componenti del collegio spettano i compensi di cui all'art. 15 della legge regionale 28 giugno 1994 n. 28 (disciplina degli enti strumentali della Regione), come sostituito dall'art. 9 della legge regionale 4 giugno 1996 n. 25 (nuova disciplina dei compensi ai componenti di collegi, commissioni e comitati operanti presso la Regione. Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1994 n. 28 (disciplina degli enti strumentali della Regione) e alla legge regionale 5 aprile 1995 n. 20 (norme per l'attuazione dei programmi di investimento in sanita' per l'ammodernamento del patrimonio immobiliare e tecnologico).