Art. 20. Attivita' di formazione per gli operatori commerciali 1. La Regione promuove la formazione professionale degli operatori richiedenti l'accesso all'attivita' commerciale e di quelli che gia' esercitano tale attivita', allo scopo di sostenere e qualificare l'occupazione nel settore distributivo, in conformita' con le disposizioni regionali in materia di attivita' di formazione professionale e di politiche attive del lavoro e di formazione e servizi all'impiego. 2. L'attivita' formativa regionale si ispira ai seguenti principi generali: a) garanzia di un'ampia ed efficiente offerta formativa, attraverso l'individuazione di una pluralita' di soggetti qualificati che possono essere ammessi alla gestione dei corsi; b) contenimento dei costi di accesso alla formazione, con particolare riferimento alla riqualificazione della piccola impresa; c) elevata qualita' della formazione, anche in considerazione degli effetti giuridici che dalla stessa discendono; d) integrabilita' dei programmi formativi di base e loro personalizzazione, in relazione a specifiche esigenze e caratteristiche dei diversi contesti territoriali, con particolare riguardo alle aree intensamente interessate da fenomeni turistici; e) gradualita' del progetto di elevazione del livello formativo generale; f) garanzia di omogeneita' dei livelli minimi di formazione a livello regionale, mediante procedure uniformi di espletamento di prove finali. 3. I corsi di formazione possono essere gestiti prioritariamente, mediante apposita convenzione di affidamento, dai seguenti soggetti: a) le associazioni di categoria del commercio legalmente costituite a livello regionale e gli enti di formazione dalle stesse istituiti; b) le camere di commercio e le strutture di formazione da esse promosse; c) le strutture incaricate dell'attivita' di assistenza tecnica di cui al successivo art. 21. 4. Con apposito provvedimento attuativo sono stabiliti: a) il numero di corsi qualificanti previsti annualmente in ciascuna provincia e le modalita' per la loro determinazione; b) le materie previste e le ore minime di insegnamento, eventualmente integrabili dai soggetti gestori dei corsi curando il livello qualitativo degli stessi e la loro omogeneita' nell'ambito regionale, tenendo conto che, al fine di garantire idonei requisiti professionali, i corsi stessi devono avere per oggetto materie che garantiscano l'approfondimento delle disposizioni relative alla salute e alla sicurezza del lavoro, alla tutela e all'informazione del consumatore, alla normativa sull'igiene dei prodotti alimentari nonche' idonee a fornire elementi di gestione e marketing aziendale; c) le modalita' di svolgimento delle prove finali che, per i corsi qualificanti, consistono in una prova scritta ed in un colloquio; d) ogni altro aspetto organizzativo o regolamentare indicato ai commi 7 e 9 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 114/1998 che fosse opportuno disciplinare o integrare, compresi criteri e direttive per l'organizzazione di corsi facoltativi di aggiornamento.