Art. 6. Automatismi per concentrazione o accorpamento 1. Non puo' essere negata l'autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita in caso di concentrazione o accorpamento di piu' esercizi di vicinato, di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 114/1998, operanti nello stesso comune e autorizzati ai sensi dell'art. 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426 per la vendita di prodotti di largo e generale consumo. 2. Non puo' essere negata l'autorizzazione all'ampliamento di superficie di medie o grandi strutture di vendita qualora concorrano le seguenti condizioni: a) vi sia concentrazione o accorpamento di due o piu' esercizi autorizzati ai sensi dell'art. 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, per la vendita di prodotti di largo e generale consumo; b) l'ampliamento sia contenuto entro i limiti dimensionali massimi previsti per le medie strutture di vendita o, nel caso di grandi strutture di vendita, entro il 20 per cento di superficie in piu', rispetto a quella autorizzata alla data di entrata in vigore della presente legge o indicata nel provvedimento di autorizzazione all'apertura, se ad essa successivo. 3. La superficie di vendita della nuova media struttura, nell'ipotesi di cui al comma 1, e la superficie aggiuntiva concessa, nel caso dell'ampliamento di cui al gomma 2, non possono essere superiori al valore di 250 o 150 mq a seconda che il comune abbia piu' o meno di 10.000 abitanti moltiplicato per il numero degli esercizi concentrati o accorpati. 4. Le medie e le grandi strutture, in relazione ai settori merceologici di cui e' autorizzata la vendita, si suddividono nelle seguenti categorie: A - Strutture di vendita autorizzate per il solo settore alimentare o per entrambi i settori, alimentare e non alimentare; B - Strutture di vendita autorizzate per il solo settore non alimentare. 5. I centri commerciali, come definiti dall'art. 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 114/1998, necessitano: a) di autorizzare per il centro come tale, in quanto media o grande struttura di vendita che e' richiesta dal suo promotore o, in assenza congiuntamente da tutti i titolari degli esercizi commerciali che vi danno vita; b) di autorizzazione o comunicazione, a seconda delle dimensioni, per ciascuno degli esercizi al dettaglio presenti nel centro.