Allegato B Parametri per l'individuazione dei comuni ad economia prevalentemente turistica e delle citta' d'arte 1) I parametri per l'inserimento dei comuni nell'elenco regionale di cui all'art. 15 della legge regionale sono cosi' definiti: a) Parametri riferiti alla domanda turistica: a.1. arrivi su popolazione residente ...; a.2. presenze su popolazione residente ...; a.3. arrivi su superficie territoriale (kmq) ...; a.4. presenza su superficie territoriale (kmq) ...; a.5. presenze piu' popolazione residente su superficie territoriale (kmq) ...; b) Parametri riferiti all'offerta turistica: b.1. capacita' ricettiva (posti letto) totale su popolazione residente (per 100 abitanti) ...; b.2. strutture ricettive su popolazione residente (per 1000 abitanti) ...; b.3. unita' locali attivita' sul totale unita' locali (%) ...; b.4. addetti unita' locali attivita' sul totale addetti unita' locali (%) ... 2) I parametri di cui al comma precedente sono calcolati: per la lett. a): rapportando gli arrivi e le presenze annuali con la popolazione residente e con la superficie territoriale; sono calcolati per comune e, per mese e sono riferiti all'ultimo anno disponibile della rilevazione sul movimento mensile della popolazione validata dall'ufficio regionale di statistica; per la lett. b) dai dati del censimento intermedio dell'industria e dei servizi al 31 dicembre 1996, nonche' dalle statistiche sul turismo rese dall'ISTAT, calcolando gli indicatori sulle unita' locali e sugli addetti delle unita' locali per comune rispetto alle categorie di seguito indicate, tratte dall'elenco E - Attivita' connesse al turismo della classificazione delle attivita' economiche dell'ISTAT: 55.10.00 Alberghi 55.20.00 Campeggi ed altri alloggi per brevi soggiorni 63.30.10 Attivita' delle agenzie di viaggi e turismo compresi tour operators 63.30.20 Attivita' delle guide e degli accompagnatori turistici 71.10.00 Noleggio autovetture 71.20.00 Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri 74.83.10 Organizzazioni di convegni e mostre 92.72.10 Stabilimenti balneari 92.50.00 Attivita' di biblioteche, archivi, musei ed altre attivita' culturali 93.04.02 Stabilimenti idropinici e idrotermali 3) Ai fini della verifica della sussistenza dei parametri e' necessario che il dato relativo al comune sia superiore o uguale al parametro sopra riportato. Rispetto ai parametri riferiti alla domanda turistica di cui al precedente comma 1, lettera a) e' ammessa una tolleranza inferiore pari al 10%. 4) Sono considerate citta' d'arte le localita' che possiedono almeno tre dei seguenti requisiti: insieme di edifici o di complessi monumentali, riconosciuti di notevole interesse storico e artistico ai sensi della legge n. 1089/39; ampia presenza di opere d'arte singole o in collezioni, di- chiarate di notevole interesse storico o artistico ai sensi della prodotta legge n. 1089/39, a condizione che siano visibili al pubblico; presenza di almeno tre musei, aperti al pubblico per almeno otto mesi l'anno con articolata offerta di mostre e manifestazioni. I musei devono essere almeno di rilievo regionale ed almeno uno di essi dedicato ad argomenti storici, artistici o archeologici; presenza di offerta di servizi culturali, quali biblioteche, emeroteche, archivi di Stato, raccolte di documenti, di rilievo provinciale relativi a materie storiche, artistiche o archeologiche; presenza di attivita' culturali quali mostre, convegni, manifestazioni culturali o tradizionali svolte con il patrocinio della Regione, della provincia o del comune; La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria. Catanzaro, 11 giugno 1999 MEDURI (Omissis).