Allegato B
 
  Parametri    per    l'individuazione   dei   comuni   ad   economia
prevalentemente turistica e delle citta' d'arte
   1) I parametri per l'inserimento dei comuni nell'elenco  regionale
di cui all'art. 15 della legge regionale sono cosi' definiti:
    a) Parametri riferiti alla domanda turistica:
     a.1. arrivi su popolazione residente ...;
     a.2. presenze su popolazione residente ...;
     a.3. arrivi su superficie territoriale (kmq) ...;
     a.4. presenza su superficie territoriale (kmq) ...;
     a.5.   presenze   piu'   popolazione   residente  su  superficie
territoriale (kmq) ...;
    b) Parametri riferiti all'offerta turistica:
     b.1. capacita' ricettiva (posti  letto)  totale  su  popolazione
residente (per 100 abitanti) ...;
     b.2.  strutture  ricettive  su  popolazione  residente (per 1000
abitanti) ...;
     b.3. unita' locali attivita' sul totale unita' locali (%) ...;
     b.4. addetti unita' locali attivita' sul totale  addetti  unita'
locali (%) ...
    2) I parametri di cui al comma precedente sono calcolati:
     per  la  lett.  a): rapportando gli arrivi e le presenze annuali
con la popolazione residente e con la superficie  territoriale;  sono
calcolati  per  comune  e,  per  mese e sono riferiti all'ultimo anno
disponibile della rilevazione sul movimento mensile della popolazione
validata dall'ufficio regionale di statistica;
     per   la   lett.   b)   dai   dati   del  censimento  intermedio
dell'industria e dei servizi  al  31  dicembre  1996,  nonche'  dalle
statistiche  sul  turismo  rese dall'ISTAT, calcolando gli indicatori
sulle unita' locali e sugli addetti delle unita'  locali  per  comune
rispetto  alle  categorie di seguito indicate, tratte dall'elenco E -
Attivita' connesse al turismo della classificazione  delle  attivita'
economiche dell'ISTAT:
   55.10.00 Alberghi
   55.20.00 Campeggi ed altri alloggi per brevi soggiorni
   63.30.10 Attivita' delle agenzie di viaggi e turismo compresi tour
operators
   63.30.20 Attivita' delle guide e degli accompagnatori turistici
   71.10.00 Noleggio autovetture
   71.20.00 Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri
   74.83.10 Organizzazioni di convegni e mostre
   92.72.10 Stabilimenti balneari
   92.50.00   Attivita'  di  biblioteche,  archivi,  musei  ed  altre
attivita' culturali
   93.04.02 Stabilimenti idropinici e idrotermali
   3) Ai fini della  verifica  della  sussistenza  dei  parametri  e'
necessario  che  il dato relativo al comune sia superiore o uguale al
parametro  sopra  riportato.  Rispetto  ai  parametri  riferiti  alla
domanda turistica di cui al precedente comma 1, lettera a) e' ammessa
una tolleranza inferiore pari al 10%.
   4)  Sono  considerate  citta'  d'arte  le localita' che possiedono
almeno tre dei seguenti requisiti:
    insieme di edifici o di complessi  monumentali,  riconosciuti  di
notevole  interesse  storico  e  artistico  ai  sensi  della legge n.
1089/39;
    ampia presenza di opere  d'arte  singole  o  in  collezioni,  di-
chiarate  di  notevole  interesse  storico o artistico ai sensi della
prodotta legge  n.  1089/39,  a  condizione  che  siano  visibili  al
pubblico;
    presenza  di almeno tre musei, aperti al pubblico per almeno otto
mesi l'anno con articolata offerta  di  mostre  e  manifestazioni.  I
musei devono essere almeno di rilievo regionale ed almeno uno di essi
dedicato ad argomenti storici, artistici o archeologici;
    presenza  di  offerta  di  servizi  culturali, quali biblioteche,
emeroteche, archivi di  Stato,  raccolte  di  documenti,  di  rilievo
provinciale relativi a materie storiche, artistiche o archeologiche;
    presenza   di   attivita'   culturali   quali  mostre,  convegni,
manifestazioni culturali o  tradizionali  svolte  con  il  patrocinio
della Regione, della provincia o del comune;
  La   presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione. E' fatto  obbligo,  a  chiunque  spetti,  di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
   Catanzaro, 11 giugno 1999
                               MEDURI
  (Omissis).