(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 44 dell'8 agosto 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. L'art. 5 della legge regionale n. 18 del 21 marzo 1994, e' cosi' sostituito: Presentazione delle domande e modalita' di concessione dei contributi Le domande di concessione dei contributi previsti dal precedente art. 3, lettere b) e c), devono essere presentate alla Regione Basilicata - Dipartimento Attivita' Produttive, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione del Piano annuale nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata e devono essere corredate dalla seguente documentazione: per le istanze ai sensi dell'art. 3 lettera b): perizia delle opere urgenti e necessarie a garantire l'agibilita' e funzionalita' dell'impianto, redatta dall'Ufficio tecnico comunale; deliberazione dell'Ente contenente l'approvazione della perizia e la definizione degli impegni finanziari a carico con l'indicazione del relativo capitolo di bilancio; per le istanze ai sensi dell'art. 3 lettera c): copia autenticata della convenzione stipulata tra il soggetto richiedente ed il comune interessato, diretta a garantire la finalita' sociale dell'impianto; documentazione contabile comprovante l'entita' delle spese sostenute nell'esercizio finanziario precedente all'anno di presentazione della domanda.