Art. 2.
                          Norma transitoria
    Per  l'anno  1999  le  istanze di concessione contributo ai sensi
dell'art. 3, lettera b) e c) della legge regionale n. 18/1994 possono
essere  presentate  entro  il  termine  perentorio  di quarantacinque
giorni  dalla  pubblicazione  della  presente  legge  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
    Sono  fatte  salve  le  istanze presentate entro il 30 marzo 1999
purche' complete della documentazione prescritta.