Art. 2. Norma transitoria Per l'anno 1999 le istanze di concessione contributo ai sensi dell'art. 3, lettera b) e c) della legge regionale n. 18/1994 possono essere presentate entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della Regione. Sono fatte salve le istanze presentate entro il 30 marzo 1999 purche' complete della documentazione prescritta.