Art. 4. Intervento degli enti locali 1. Gli enti locali intervengono ogni anno con quote da determinare con apposite intese con la Regione Abruzzo nei provvedimenti di deviazione stabiliti ai sensi dell'art. 2 della presente legge. 2. Per l'anno 1998 l'intervento e' limitato agli enti locali che hanno sottoscritto apposita intesa con la Regione Abruzzo. 3. Per introitare e per utilizzare le somme di spettanza degli enti locali di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1999 sono apportate le seguenti variazioni: Entrata: Cap. 32104 di nuova istituzione ed iscrizione al Tit. 3, Ctg. 2 denominato: "Deviazione traffico pesante dalla s.s. 16 All'autostrada A/14 nelle zone litoranee del territono abruzzese, introito quote degli enti locali", con uno stanziamento, per competenza e cassa, di L. 400.000.000; Spesa: Cap. 181410 di nuova istituzione ed iscrizione al Sett. 18, Tit. 1, Ctg. 4, denominato: "Interventi nel campo della deviazione del traffico pesante", con uno stanziamento, per competenza e cassa di L. 400.000.000. 4. Gli oneri relativi all'esercizio finanziario 2000 troveranno copertura nei corrispondenti capitoli di bilancio.