Art. 4.
                    Intervento degli enti locali
    1.   Gli   enti  locali  intervengono  ogni  anno  con  quote  da
determinare   con   apposite   intese  con  la  Regione  Abruzzo  nei
provvedimenti  di  deviazione  stabiliti  ai  sensi dell'art. 2 della
presente legge.
    2.  Per l'anno 1998 l'intervento e' limitato agli enti locali che
hanno sottoscritto apposita intesa con la Regione Abruzzo.
    3.  Per  introitare  e per utilizzare le somme di spettanza degli
enti  locali di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, nello stato
di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per l'esercizio
finanziario 1999 sono apportate le seguenti variazioni:
    Entrata: Cap. 32104 di nuova istituzione ed iscrizione al Tit. 3,
Ctg.  2  denominato:  "Deviazione  traffico  pesante  dalla  s.s.  16
All'autostrada  A/14  nelle  zone  litoranee del territono abruzzese,
introito   quote  degli  enti  locali",  con  uno  stanziamento,  per
competenza e cassa, di L. 400.000.000;
    Spesa:  Cap.  181410  di nuova istituzione ed iscrizione al Sett.
18,   Tit.  1,  Ctg.  4,  denominato:  "Interventi  nel  campo  della
deviazione   del   traffico   pesante",  con  uno  stanziamento,  per
competenza e cassa di L. 400.000.000.
    4.  Gli  oneri relativi all'esercizio finanziario 2000 troveranno
copertura nei corrispondenti capitoli di bilancio.