Art. 5.
          Rimborso quote di pedaggio agli autotrasportatori
    1.  A  seguito  della sottoscrizione dell'accordo di programma di
cui  all'art. 5 della presente legge, ed anche per gli anni 1999-2000
se  cosi'  stabilito  in  base  alla  procedura  prevista dal comma 2
dell'art,  2  della  presente  legge,  l'intervento finanziario della
Regione  Abruzzo  e'  destinato  al rimborso alla Societa' Autostrade
S.p.a.   delle  quote  di  pedaggio  pagate  dagli  autotrasportatori
mediante  Telepass  e  Viacard  di  conto  corrente  ed  al  rimborso
direttamente   agli   autotrasportatori   da   parte   delle  regioni
sottoscrittrici  dell'Accordo  di  programma  delle quote di pedaggio
pagate con tutte le altre modalita'.
    2.  Al  fine  di  semplificare le procedure di cui al comma 1 del
presente  articolo,  ciascuna  regione  effettuera' anche rimborsi di
pedaggi  relativi  a tratte autostradali del percorso Fano-Termoli di
competenza  delle  altre due procedendo in seguito alla compensazione
contabile  dei rispettivi debiti e crediti. Le modalita' attuative di
tali  compensazioni  saranno  stabilite  con  apposite  intese tra le
regioni interessate.
    3.  Per l'introito di eventuali crediti della Regione Abruzzo nei
confronti  della Regione Marche e della Regione Molise nello stato di
previsione  delle  entrate e della spesa del bilancio per l'esercizio
finanziario 1999 sono apportate le seguenti variazioni:
      Entrata:  Cap. 32105 di nuova istituzione ed iscrizione al Tit.
3,  Ctg.  2  denominato:  "Deviazione  traffico pesante dalla S.S. 16
all'Autostrada  A/14  nelle  zone litoranee del territorio abruzzese,
introito  somme  derivanti  da compensazioni contabili con le regioni
Marche e Molise", con uno stanziamento per memoria;
      Spesa:  Cap.  181411  di  nuova  istituzione  ed  iscrizione al
Sett. 18,  Tit. 1, Ctg. 4, denominato: "Interventi per deviazione del
traffico  pesante  dalla  S.S. 16 per rimborso quote di pedaggio" con
uno stanziamento per memoria.
    4. L'onere relativo all'esercizio finanziario 2000 a carico della
Regione  Abruzzo  presuntivamente  quantificabile  in  L. 300.000.000
trovera'   copertura  finanziaria  nell'ambito  delle  disponibilita'
finanziarie  attribuite al Settore 18, Sez. 9, Ctg. 8, voce economica
3 del bilancio pluriennale.