Art. 6.
                          Entrata in vigore
    1.  La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il
giorno  successivo  alla  sua  pubblicazione nel Bollettino ufficiale
della Regione Abruzzo.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e cui farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
      L'Aquila, 28 luglio 1999
                              FALCONIO