Art. 14.
                           Servizi minimi
    1.   La  Regione,  d'intesa  con  gli  enti  locali,  sentite  le
associazioni dei consumatori, delle Imprese di trasporto, le OO.SS. e
previo  parere  della  Commissione  consiliare competente, determina,
entro  duecentosettanta  giorni dalla data di entrata in vigore della
presente  legge,  il  livello  dei  servizi minimi i cui costi sono a
carico del bilancio regionale.
    2.  Per  i servizi minimi si intendono i servizi atti a garantire
le  esigenze  essenziali  della  mobilita' per le strutture regionali
socio-sanitarie,  i  principali  poli  di  istruzione, di produzione,
terziari  e  turistici.  Ai  sensi  dell'art. 16,  secondo comma, del
decreto  legislativo  n.  422/1997,  la  rete  dei  servizi minimi e'
definita tenendo conto:
      a) dell'integrazione tra le reti di trasporto;
      b) del pendolarismo scolastico e lavorativo;
      c) della  fruibilita'  dei  servizi  da  parte degli utenti per
l'accesso  ai  servizi  amministrativi,  socio-sanitari,  culturali e
turistici;
      d) della necessita' di ridurre la congestione e l'inquinamento;
      e) della  necessita'  di  trasporto  delle  persone con ridotta
capacita' motoria.
    3.  Per  il  raggiungimento  degli obiettivi di cui al precedente
secondo   comma   e   dell'intesa  di  cui  all'art. 16  del  decreto
legislativo  n.  422/1997,  la Regione convoca apposite conferenze di
servizio con le singole province ed i comuni ricadenti nella medesima
giurisdizione   provinciale.  Ove  in  tale  sede  non  si  raggiunga
l'intesa,  la  giunta  regionale  assume  la  decisione,  sentita  la
Commissione consiliare competente, che deve esprimersi entro sessanta
giorni  dal  ricevimento della richiesta, trascorsi i quali il parere
si intende acquisito favorevolmente.