(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
            della Regione Puglia n. 85 del 6 agosto 1999)
                IL CONSIGLIO REGIONALE Ha riapprovato
           IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto
            IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    1.  La  giunta  regionale  individua  le Aziende ospedaliere e le
Aziende  unita' sanitarie locali presso cui sono istituiti i corsi di
formazione    professionale    di    "operatore    tecnico    addetto
all'assistenza",  di cui all'art. 40 del decreto del Presidente della
Repubblica  28 novembre 1990, n. 384 e relativo regolamento approvato
con decreto del Ministro della sanita' 26 luglio 1991, n. 295.
    2.  Ciascuna azienda sanitaria, sede di corso, istituisce sezioni
per  un  numero  di  allievi  non  inferiore a venti, in funzione del
fabbisogno territoriale.
    3. Nel programma formativo annuale la giunta regionale stabilisce
il numero dei corsi da assegnare alle sedi di formazione.
    4.  L'ammissione  ai  corsi  di  formazione  di cui al comma 1 e'
riservata,  in  misura  del  60  per  cento  della disponibilita', al
personale ausiliario specializzato addetto ai servizi socio-sanitari,
in  possesso  del  diploma  della scuola dell'obbligo, in servizio di
ruolo  presso  le  Aziende  unita'  sanitarie locali. Per gli allievi
esterni  il requisito minimo di ammissione ai corsi di cui al comma 1
e'  costituito dal possesso del diploma di scuola secondaria di primo
grado.