(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 85 del 6 agosto 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha riapprovato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. La giunta regionale individua le Aziende ospedaliere e le Aziende unita' sanitarie locali presso cui sono istituiti i corsi di formazione professionale di "operatore tecnico addetto all'assistenza", di cui all'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384 e relativo regolamento approvato con decreto del Ministro della sanita' 26 luglio 1991, n. 295. 2. Ciascuna azienda sanitaria, sede di corso, istituisce sezioni per un numero di allievi non inferiore a venti, in funzione del fabbisogno territoriale. 3. Nel programma formativo annuale la giunta regionale stabilisce il numero dei corsi da assegnare alle sedi di formazione. 4. L'ammissione ai corsi di formazione di cui al comma 1 e' riservata, in misura del 60 per cento della disponibilita', al personale ausiliario specializzato addetto ai servizi socio-sanitari, in possesso del diploma della scuola dell'obbligo, in servizio di ruolo presso le Aziende unita' sanitarie locali. Per gli allievi esterni il requisito minimo di ammissione ai corsi di cui al comma 1 e' costituito dal possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado.