Art. 2.
    1.  La  spesa  per lo svolgimento dei corsi e' a carico del fondo
sanitario regionale.
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Puglia.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Puglia.
      Bari, 27 luglio 1999
                               DISTASO