Art. 2. 1. La spesa per lo svolgimento dei corsi e' a carico del fondo sanitario regionale. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia. Bari, 27 luglio 1999 DISTASO