Art. 2. 1. Dopo il numero 1.8. dell'allegato al decreto del presidente della giunta provinciale 19 settembre 1991, n. 21, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente numero 1.9.: "1.9. Profilo professionale dei posatori di pavimenti. Campo professionale: posare e consegnare pavimenti caldi; posare pavimenti in legno (parquets e tavolati'); sughero, PVC, moquette, linoleum, pavimenti in gomma, pavimentazioni per campi sportivi; diversi sottofondi in materia dura o non dura, trattamento di pavimenti e altri lavori nel settore della posata di pavimenti caldi. Tecniche professionali Informazioni e consulenza ai clienti e ai committenti nella progettazione, scelta del tipo di materiale del legno e la qualita' del pavimento; scelta del pavimento tenendo conto delle esigenze del cliente e delle condizioni d'uso dell'ambiente; progettazione dei metodi di posa; misurazione e suddivisione della superficie, inoltre calcolo del materiale necessario; produzione e lavorazione di elementi di pavimenti in legno su misura con metodi artigianali; controllo, trattamento superficiale, rasatura, lisciare, levigare o riparare, sigillatura di giunti nei massetti di cemento; sottofondi in materia dura o non dura; isolamento dell'umidita' per pavimenti in materia dura o liquida; posa di pedane ed isolazione anti rumore; incollatura su sottofondo; posa galleggiante; inchiodare ed avvitare degli elementi su magatelli oppure su tavolato in legno, levigare pavimenti nuovi ed usati; ristrutturazione di vecchi pavimenti nella loro originalita'; posare pavimenti per campi sportivi con sottofondo e linee di marcatura; incollatura su sottofondo dei pavimenti in moquette (dentro e fuori); posare pavimenti in gomma, sughero, PVC, linoleum, zerbini in cocco; montare pavimenti tecnici sopraelevati; saldature, sigillature del pavimento PVC o linoleum; rifinitura, riparazione e pulizia di tutti i tipi di pavimento; montaggio del battiscopa; montaggio dei coprigiunti. Cognizioni professionali Materiali: legno, colle, trattamenti per la superficie, isolazioni, accessori per la posa, attrezzature per misurazioni, macchinari, materiale occorrente per il lavoro, documenti di lavoro (progetti, disegni, ecc.); calcolo tecnico; norme sulla tutela dell'ambiente, la prevenzione degli infortuni, la tutela e la sicurezza sul lavoro. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 12 luglio 1999 DURNWALDER Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1999 Registro n. 1, foglio n. 30