Art. 3. Garanzia finanziaria 1. L'iscrizione all'Albo di cui all'art. 1 e' subordinata alla presentazione di idonea garanzia finanziaria a favore della Provincia autonoma di Bolzano a copertura delle obbligazioni connesse alle operazioni di bonifica, di riduzione in pristino stato, di trasporto e smaltimento rifiuti nonche' del risarcimento degli ulteriori danni derivati all'ambiente in dipendenza dell'attivita' svolta. 2. La garanzia finanziaria e' prestata per la durata pari a quella dell'iscrizione a mezzo di fidejussione bancaria o polizza assicurativa. 3. Le modalita' e gli importi delle garanzie finanziarie di cui al comma 1 sono determinate dalla giunta provinciale, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione. 4. Ove la domanda di iscrizione sia accolta dalla sezione provinciale di Bolzano dell'Albo l'interessato, entro il termine di decadenza di 90 giorni dal ricevimento della comunicazione di accoglimento, e' tenuto a presentare alla stessa sezione la garanzia finanziaria a favore della Provincia autonoma di Bolzano. La sezione provinciale delibera sulla garanzia entro 45 giorni dalla presentazione della stessa. 5. Entro il termine di dieci giorni dall'accettazione della garanzia finanziaria, e, nel caso in cui la delibera sulla garanzia finanziaria non sia adottata al sensi del comma 4, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di 60 giorni dalla presentazione della stessa, la sezione provinciale formalizza il provvedimento di iscrizione e ne da' comunicazione all'interessato, al Comitato nazionale ed all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 14 luglio 1999 DURNWALDER Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1999 Registro n. 1, foglio n. 31 (Omissis).