Art. 2.
            Condizioni di validita' della certificazione
    1  .  Il  possesso della certificazione di piena conoscenza della
lingua  francese  di cui all'art. 7 della legge regionale n. 52/1998,
se  accompagnato  dal compimento di uno dei percorsi formativi di cui
all'art. 3, esonera permanentemente:
      a) dalla  prova  di  accertamento  della piena conoscenza della
lingua  francese prevista dal regolamento regionale 11 dicembre 1996,
n.   6   (Norme   sull'accesso   agli  organici  dell'amministrazione
regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione
e  degli  enti  locali  della  Valle  d'Aosta),  come  modificato dal
regolamento regionale 28 aprile 1998, n. 4, ai fini dell'accesso alle
qualifiche  degli  enti  di  cui  all'art. 1 della legge regionale 23
ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'amministrazione
regionale  della  Valle  d'Aosta  e  revisione  della  disciplina del
personale),  come  modificato  dall'art. l  della  legge regionale 12
luglio  1996, n. 17, per le quali e' richiesto un diploma di laurea o
un diploma universitario;
      b) dalla  prova  di  accertamento  della piena conoscenza della
lingua  francese  prevista  dalla legge regionale 8 marzo 1993, n. 12
(Accertamento  della  piena  conoscenza  della lingua francese per il
personale   ispettivo,   direttivo,   docente   ed   educativo  delle
istituzioni   scolastiche   dipendenti   dalla   Regione),   ai  fini
dell'accesso alle qualifiche docenti ed educative del comparto scuola
per  le  quali  e'  richiesto  un  diploma  di  laurea  o  un diploma
universitario.
    2.  Nei  casi di esonero disciplinati dal presente articolo, alla
determinazione del punteggio dei titoli nei concorsi per titoli e per
titoli  ed  esami  per l'accesso alle qualifiche indicate al comma 1,
lettera  a),  concorre la votazione riportata nella certificazione di
cui all'art. 7 della legge regionale n. 52/1998.