Art. 2. Condizioni di validita' della certificazione 1 . Il possesso della certificazione di piena conoscenza della lingua francese di cui all'art. 7 della legge regionale n. 52/1998, se accompagnato dal compimento di uno dei percorsi formativi di cui all'art. 3, esonera permanentemente: a) dalla prova di accertamento della piena conoscenza della lingua francese prevista dal regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull'accesso agli organici dell'amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d'Aosta), come modificato dal regolamento regionale 28 aprile 1998, n. 4, ai fini dell'accesso alle qualifiche degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), come modificato dall'art. l della legge regionale 12 luglio 1996, n. 17, per le quali e' richiesto un diploma di laurea o un diploma universitario; b) dalla prova di accertamento della piena conoscenza della lingua francese prevista dalla legge regionale 8 marzo 1993, n. 12 (Accertamento della piena conoscenza della lingua francese per il personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione), ai fini dell'accesso alle qualifiche docenti ed educative del comparto scuola per le quali e' richiesto un diploma di laurea o un diploma universitario. 2. Nei casi di esonero disciplinati dal presente articolo, alla determinazione del punteggio dei titoli nei concorsi per titoli e per titoli ed esami per l'accesso alle qualifiche indicate al comma 1, lettera a), concorre la votazione riportata nella certificazione di cui all'art. 7 della legge regionale n. 52/1998.