Art. 3. Percorsi formativi 1. I percorsi formativi di cui all'art. 2 sono finalizzati ad accrescere le competenze e le professionalita' necessarie per l'attivita' lavorativa da espletare e possono consistere: a) in percorsi interni alla formazione universitaria; b) in corsi di formazione appositamente organizzati dall'amministrazione regionale.