Art. 3.
                         Percorsi formativi
    1.  I  percorsi  formativi  di cui all'art. 2 sono finalizzati ad
accrescere   le  competenze  e  le  professionalita'  necessarie  per
l'attivita' lavorativa da espletare e possono consistere:
      a) in percorsi interni alla formazione universitaria;
      b) in    corsi    di   formazione   appositamente   organizzati
dall'amministrazione regionale.