Art. 5. Corsi di formazione per il comparto unico del pubblico impiego regionale 1. I corsi di formazione di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), per il comparto unico del pubblico impiego regionale sono organizzati secondo un programma annuale basato sul fabbisogno dci diversi settori della pubblica amministrazione. La gestione dei corsi puo' essere affidata a soggetti esterni all'amministrazione regionale. 2. L'ammissione ai corsi avviene a domanda ed e' subordinata al possesso della certificazione di cui all'art. 7 della legge regionale n. 52/1998 e di un diploma di laurea o diploma universitario validi per l'accesso al pubblico impiego. 3. I corsi, della durata massima di quaranta ore, sono articolati in una parte comune giuridico-amministrativa ed in una parte specifica per aree di indirizzo professionale. 4. La durata, il calendario, le modalita' di svolgimento ed il programma dei corsi sono stabiliti con deliberazione della giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali. 5. La certificazione di compimento del percorso formativo e' rilasciata dall'amministrazione regionale a coloro che abbiano frequentato almeno l'ottanta per cento delle ore di durata del corso ed abbiano dimostrato l'impegno partecipativo mediante la presentazione e la discussione in lingua francese di una relazione finale individuale.