Art. 5.
Corsi  di  formazione  per  il  comparto  unico  del pubblico impiego
                              regionale
    1.  I corsi di formazione di cui all'art. 3, comma 1, lettera b),
per il comparto unico del pubblico impiego regionale sono organizzati
secondo  un  programma  annuale  basato  sul  fabbisogno  dci diversi
settori  della  pubblica  amministrazione. La gestione dei corsi puo'
essere affidata a soggetti esterni all'amministrazione regionale.
    2.  L'ammissione  ai corsi avviene a domanda ed e' subordinata al
possesso della certificazione di cui all'art. 7 della legge regionale
n.  52/1998  e di un diploma di laurea o diploma universitario validi
per l'accesso al pubblico impiego.
    3. I corsi, della durata massima di quaranta ore, sono articolati
in   una  parte  comune  giuridico-amministrativa  ed  in  una  parte
specifica per aree di indirizzo professionale.
    4.  La  durata,  il calendario, le modalita' di svolgimento ed il
programma  dei  corsi  sono  stabiliti con deliberazione della giunta
regionale, sentite le organizzazioni sindacali.
    5.  La  certificazione  di  compimento  del percorso formativo e'
rilasciata   dall'amministrazione  regionale  a  coloro  che  abbiano
frequentato  almeno l'ottanta per cento delle ore di durata del corso
ed   abbiano   dimostrato   l'impegno   partecipativo   mediante   la
presentazione  e  la  discussione in lingua francese di una relazione
finale individuale.