Art. 7. Indennita' di bilinguismo 1 . Il possesso della certificazione di piena conoscenza della lingua francese di cui all'art. 7 della legge regionale n. 52/1998 e' utile ai fini della corresponsione, al personale appartenente alle qualifiche di cui all'art. 8, comma 1, della medesima legge regionale, dell'indennita' di bilinguismo prevista dalle leggi regionali 8 novembre 1988, n. 58 (Norme per l'attribuzione dell'indennita' di bilinguismo al personale della Regione) e 22 novembre 1988, n. 63 (Disciplina sull'attribuzione dell'indennita' di bilinguismo al personale ispettivo, direttivo e docente delle istituzioni scolastiche ed educative della regione autonoma Valle d'Aosta). 2. Il possesso della certificazione di piena conoscenza della lingua francese di cui all'art. 7 della legge regionale n. 52/1998, se accompagnato dal compimento di uno dei percorsi formativi di cui all'art. 3, e' utile ai fini della corresponsione, al personale appartenente alle qualifiche di cui all'art. 8, comma 3, della medesima legge regionale, dell'indennita' di bilinguismo prevista dalle legge regionale n. 58/1988 e n. 63/1988.