Art. 7.
                      Indennita' di bilinguismo
    1  .  Il  possesso della certificazione di piena conoscenza della
lingua francese di cui all'art. 7 della legge regionale n. 52/1998 e'
utile  ai  fini  della corresponsione, al personale appartenente alle
qualifiche   di   cui  all'art. 8,  comma  1,  della  medesima  legge
regionale,   dell'indennita'  di  bilinguismo  prevista  dalle  leggi
regionali   8   novembre   1988,  n.  58  (Norme  per  l'attribuzione
dell'indennita'  di  bilinguismo  al  personale  della  Regione) e 22
novembre 1988, n. 63 (Disciplina sull'attribuzione dell'indennita' di
bilinguismo   al  personale  ispettivo,  direttivo  e  docente  delle
istituzioni  scolastiche  ed  educative  della regione autonoma Valle
d'Aosta).
    2.  Il  possesso  della  certificazione di piena conoscenza della
lingua  francese  di cui all'art. 7 della legge regionale n. 52/1998,
se  accompagnato  dal compimento di uno dei percorsi formativi di cui
all'art. 3,  e'  utile  ai  fini  della  corresponsione, al personale
appartenente  alle  qualifiche  di  cui  all'art.  8,  comma 3, della
medesima  legge  regionale,  dell'indennita'  di bilinguismo prevista
dalle legge regionale n. 58/1988 e n. 63/1988.