Art. 8.
                     Personale docente supplente
    1  .  Nei  soli casi in cui le vigenti disposizioni consentono il
ricorso all'assunzione, a titolo di supplenza temporanea per il tempo
strettamente  necessario  ad  assicurare  l'attivita'  didattica,  di
personale  docente non incluso nelle apposite graduatorie regionali o
d'istituto e sprovvisto del titolo di studio di livello universitario
prescritto   per  l'accesso  all'insegnamento  cui  si  riferisce  la
supplenza, il possesso della certificazione di piena conoscenza della
lingua  francese  di  cui all'art. 7 della legge regionale n. 52/1998
costituisce  requisito  provvisoriamente  esonerativo  dalla prova di
accertamento  prevista  dalla legge regionale n. 12/1993, sia ai fini
del  conferimento  della  supplenza  temporanea,  sia  ai  fini della
corresponsione  dell'indennita' di bilinguismo per i relativi periodi
di servizio.
    2.  Il disposto del comma l riveste carattere temporaneo limitato
al  perdurare  delle  condizioni previste nel comma stesso e cessa di
produrre effetti dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello
in  cui  il  personale  beneficiario  consegue  il  titolo  di studio
richiesto per l'insegnamento svolto.
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.
      Aosta, 8 settembre 1999.
                               VIE'RIN