Art. 8. Personale docente supplente 1 . Nei soli casi in cui le vigenti disposizioni consentono il ricorso all'assunzione, a titolo di supplenza temporanea per il tempo strettamente necessario ad assicurare l'attivita' didattica, di personale docente non incluso nelle apposite graduatorie regionali o d'istituto e sprovvisto del titolo di studio di livello universitario prescritto per l'accesso all'insegnamento cui si riferisce la supplenza, il possesso della certificazione di piena conoscenza della lingua francese di cui all'art. 7 della legge regionale n. 52/1998 costituisce requisito provvisoriamente esonerativo dalla prova di accertamento prevista dalla legge regionale n. 12/1993, sia ai fini del conferimento della supplenza temporanea, sia ai fini della corresponsione dell'indennita' di bilinguismo per i relativi periodi di servizio. 2. Il disposto del comma l riveste carattere temporaneo limitato al perdurare delle condizioni previste nel comma stesso e cessa di produrre effetti dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui il personale beneficiario consegue il titolo di studio richiesto per l'insegnamento svolto. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta. Aosta, 8 settembre 1999. VIE'RIN