Art. 10.
                          Norme finanziarie
    1. Per  il  raggiungimento  delle  finalita' di cui alla presente
legge  e' autorizzata la spesa complessiva di lire 8 miliardi, di cui
2  miliardi  per il 1999, 3 miliardi per l'anno 2000 e 3 miliardi per
l'anno 2001.
    2. In  relazione a quanto stabilito dal comma 1, e' istituito nel
bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1999
il capitolo di spesa 24107 con la seguente denominazione: "Contributi
a  fondo  perduto  ed  in  conto  interessi  e  servizi di assistenza
tecnica,  formazione  e  tutoraggio  del  prestito  d'  onore" con lo
stanziamento  di  lire  2  miliardi,  mediante  l'utilizzazione dello
stanziamento  iscritto  per  il  1999  al capitolo 29002, lettera a),
elenco 4, allegato al bilancio stesso.
    3. La  copertura  finanziaria  dell'onere  previsto  per gli anni
successivi e' assicurata dalla proiezione pluriennale 1999-2001 della
medesima posta contabile iscritta all'elenco 4.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
      Roma, 1o settembre 1999
                              BADALONI
    Il  visto  del  Commissario  del  Governo  e' stato apposto il 27
agosto 1999.