Art. 3.
                        Progetti finanziabili
    1. Sono  finanziabili i progetti ritenuti validi sotto il profilo
delle  competenze,  della  capacita'  del  soggetto proponente, della
fattibilita'    tecnica   e   della   redditivita'   dell'iniziativa,
finalizzati  alla  realizzazione  di  un'attivita'  autonoma in forma
individuale, ad eccezione delle libere professioni.
    2. I progetti di cui al comma 1 devono prevedere investimenti non
superiori ai cinquanta milioni.
    3. L'attivita'  prevista  dal  soggetto  deve  essere  svolta per
almeno  cinque  anni  dalla data del provvedimento di ammissione alle
agevolazioni.