Art. 3. Progetti finanziabili 1. Sono finanziabili i progetti ritenuti validi sotto il profilo delle competenze, della capacita' del soggetto proponente, della fattibilita' tecnica e della redditivita' dell'iniziativa, finalizzati alla realizzazione di un'attivita' autonoma in forma individuale, ad eccezione delle libere professioni. 2. I progetti di cui al comma 1 devono prevedere investimenti non superiori ai cinquanta milioni. 3. L'attivita' prevista dal soggetto deve essere svolta per almeno cinque anni dalla data del provvedimento di ammissione alle agevolazioni.