Art. 2.
    All'art.  7,  comma  5 della legge regionale 1o dicembre 1989, n.
24,  modificato  dalla  legge  regionale  20 marzo  1992,  n. 12 sono
aggiunti i seguenti paragrafi:
    "Il  termine  di  centottanta giorni e' ridotto a sessanta giorni
qualora  si tratti di variante di piano paesistico ambientale di area
vasta  gia'  approvato dal consiglio regionale. Trascorso inutilmente
il  termine  fissato dal presente comma il comune provvede comunque a
trasmettere  gli  atti  con le modalita' di cui al successivo comma 6
per  consentire  la prosecuzione del procedimento di approvazione del
piano paesistico ambientale di area vasta. Il comitato tecnico per la
pianificazione paesistica dovra' comunque esprimersi sia su eventuali
osservazioni,   sia  sull'eventuale  parere  espresso  dal  consiglio
comunale,  anche  se  formulati dopo la scadenza dei termini e sempre
che  le  osservazioni  o le determinazioni pervengano alla Regione in
tempo  utile  e  comunque prima dell'adozione del provvedimento della
giunta regionale previsto dal successivo comma 7".
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Molise.
      Campobasso, 22 settembre 1999
                              VENEZIALE