Art. 3. 1. All'art. 13, comma 2 della legge regionale 8 maggio 1995, n. 24, aggiungere la lettera "d) alla predisposizione di una relazione sui risultati conseguiti dai soggetti beneficiari nello svolgimento della loro attivita' e sulle proposte di soluzione per il superamento di eventuali problematiche emerse".