Art. 3.
    1.  All'art.  13, comma 2 della legge regionale 8 maggio 1995, n.
24,  aggiungere  la lettera "d) alla predisposizione di una relazione
sui  risultati  conseguiti dai soggetti beneficiari nello svolgimento
della loro attivita' e sulle proposte di soluzione per il superamento
di eventuali problematiche emerse".