Art. 4.
    1.  Dopo  l'art.  18  della legge regionale 8 maggio 1995, n. 24,
inserire il seguente articolo:
    "Art.  18-bis. - 1. Per la partecipazione, da parte della Regione
Molise,  al  capitale sociale della societa' per azioni: "Cisi Molise
e'  autorizzata,  per  l'esercizio finanziario 1999, la spesa di lire
500  milioni  che  gravera' sul cap. n. 12300 dei bilancio regionale,
che presenta sufficiente disponibilita'.
    2.  La  giunta e' autorizzata a compiere tutti gli atti necessari
per  la  assunzione  della  partecipazione  di  cui  al  comma 1, con
l'osservanza delle seguenti condizioni:
      a) la  Regione  puo' assumere e mantenere nella societa' di cui
al comma 1 una partecipazione azionaria non superiore al 49%;
      b) dovra'  essere  assicurata  alla  Regione una rappresentanza
nella  predetta  societa', nel rispetto dell'art. 6, lettera g) dello
statuto della Regione Molise".