Art. 4. 1. Dopo l'art. 18 della legge regionale 8 maggio 1995, n. 24, inserire il seguente articolo: "Art. 18-bis. - 1. Per la partecipazione, da parte della Regione Molise, al capitale sociale della societa' per azioni: "Cisi Molise e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1999, la spesa di lire 500 milioni che gravera' sul cap. n. 12300 dei bilancio regionale, che presenta sufficiente disponibilita'. 2. La giunta e' autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la assunzione della partecipazione di cui al comma 1, con l'osservanza delle seguenti condizioni: a) la Regione puo' assumere e mantenere nella societa' di cui al comma 1 una partecipazione azionaria non superiore al 49%; b) dovra' essere assicurata alla Regione una rappresentanza nella predetta societa', nel rispetto dell'art. 6, lettera g) dello statuto della Regione Molise".