Art. 11. Condizioni per l'autorizzazione all'apertura di grandi strutture di vendita e relative priorita' 1. Il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura di grandi strutture di vendita e' subordinato alla sussistenza delle seguenti condizioni: a) rispetto delle disposizioni in materia di urbanistica commerciale previste in atti regionali e comunali; b) sussistenza dei requisiti di compatibilita' territoriale dell'insediamento di cui al precedente art. 6; c) sussistenza delle caratteristiche qualitative minime di cui al precedente art. 7; d) verifica di ogni altra condizione richiesta dalla presente legge e dal decreto legislativo n. 114/1998. 2. Agli effetti del presente articolo per apertura di una grande struttura di vendita si intende: a) la realizzazione di una nuova struttura che non abbia alcun collegamento con altre gia' esistenti; b) l'ampliamento di una media struttura di vendita oltre i valori massimi previsti dal decreto legislativo n. 114/1998; c) l'accorpamento di due o piu' esercizi commerciali in una grande struttura di vendita; d) la rilocalizzazione in altro comune di una grande struttura di vendita con cessazione di attivita' e rinuncia e contestuale consegna dell'autorizzazione; e) il trasferimento di una grande struttura nell'ambito territoriale dello stesso comune. 3. Due o piu' domande di autorizzazione all'apertura di grande struttura si intendono concorrenti quando insistono sullo stesso territorio comunale, sulla stessa zona ad alta vocazione commerciale o comunque su territori di comuni tra loro distanti non piu' di 30 chilometri per via stradale e che risultano inviate al comune di competenza entro trenta giorni dal ricevimento della prima. 4. Tra piu' domande concorrenti per l'apertura di grandi strutture di vendita hanno priorita' quelle che prevedono la concentrazione o l'accorpamento di almeno due medie o grandi strutture, ciascuna in attivita' da almeno tre anni, e sempre che concorrano le seguenti condizioni: a) la somma delle superfici di vendita cui si rinunzia deve essere almeno pari all'80% della superficie della nuova struttura b) la domanda deve essere accompagnata da dichiarazione di impegno, concordata con le organizzazioni sindacali dei lavoratori di categoria, all'integrale reimpiego del personale. 5. Per gli esercizi appartenenti al settore non alimentare costituisce requisito di priorita' la domanda di chi ha frequentato un corso di formazione professionale per il commercio o risulta in possesso di adeguata qualificazione ai sensi dell'art. 13. In caso di societa' il requisito si accerta in relazione al legale rappresentante. 6. Il requisito di cui al comma 4 ha prevalenza su quello di cui al comma 5. 7. A parita' di requisiti tra domande concorrenti e' riconosciuta preferenza alla domanda con la quale sono prospettate migliori soluzioni di compatibilita' funzionale, urbanistica ed ambientale, fermo restando il rispetto delle condizioni minimali previste dallo strumento urbanistico, ovvero la presenza stabile di ulteriori servizi al consumatore. 8. L'autorizzazione all'ampliamento delle grandi strutture di vendita e' dovuta, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del decreto legislativo n. 114/1998, qualora concorrano le seguenti condizioni: a) che avvenga per concentrazione o accorpamento di esercizi commerciali autorizzati ai sensi dell'art. 24 della legge n. 426/1971 per generi di largo e generale consumo, sempre che gli esercizi accorpati provengano dallo stesso comune o dalla stessa zona ad alta vocazione commerciale; b) che la domanda sia accompagnata da dichiarazione d'impegno, concordata con le organizzazioni sindacali dei lavoratori di categoria, all'integrale reimpiego del personale gia' operante negli esercizi commerciali da concentrare; c) che non vengano superati i limiti dimensionali previsti dalla presente legge e dagli strumenti urbanistici. 9. Sino alla pubblicazione dell'atto con cui la Giunta regionale individua gli obiettivi di presenza e di sviluppo delle grandi strutture di vendita ai sensi del comma 5 dell'art. 4, e comunque non oltre otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, non possono essere autorizzate nuove grandi strutture oltre il limite di mq. 15.000 complessivi di superficie di vendita per ciascuna delle aree sovracomunali indicate nell'allegato "A". 10. Fatto salvo quanto disposto dal comma 8, la presentazione delle domande di autorizzazione all'apertura, trasferimento, ampliamento merceologico o di superficie, accorpamento di grandi strutture e' sospesa fino a quando non sia efficace la variazione dello strumento urbanistico di cui all'art. 3.