Art. 11.
Condizioni  per  l'autorizzazione all'apertura di grandi strutture di
                    vendita e relative priorita'
    1.  Il  rilascio  delle  autorizzazioni  per l'apertura di grandi
strutture  di  vendita e' subordinato alla sussistenza delle seguenti
condizioni:
      a) rispetto   delle  disposizioni  in  materia  di  urbanistica
commerciale previste in atti regionali e comunali;
      b) sussistenza  dei  requisiti  di  compatibilita' territoriale
dell'insediamento di cui al precedente art. 6;
      c) sussistenza  delle caratteristiche qualitative minime di cui
al precedente art. 7;
      d) verifica  di  ogni altra condizione richiesta dalla presente
legge e dal decreto legislativo n. 114/1998.
    2.  Agli effetti del presente articolo per apertura di una grande
struttura di vendita si intende:
      a) la  realizzazione di una nuova struttura che non abbia alcun
collegamento con altre gia' esistenti;
      b) l'ampliamento  di  una  media  struttura  di vendita oltre i
valori massimi previsti dal decreto legislativo n. 114/1998;
      c) l'accorpamento  di  due  o  piu' esercizi commerciali in una
grande struttura di vendita;
      d) la  rilocalizzazione in altro comune di una grande struttura
di  vendita  con  cessazione  di  attivita'  e rinuncia e contestuale
consegna dell'autorizzazione;
      e) il   trasferimento   di  una  grande  struttura  nell'ambito
territoriale dello stesso comune.
    3.  Due  o  piu' domande di autorizzazione all'apertura di grande
struttura  si  intendono  concorrenti  quando  insistono sullo stesso
territorio  comunale, sulla stessa zona ad alta vocazione commerciale
o  comunque  su  territori di comuni tra loro distanti non piu' di 30
chilometri  per  via  stradale  e  che risultano inviate al comune di
competenza entro trenta giorni dal ricevimento della prima.
    4.   Tra  piu'  domande  concorrenti  per  l'apertura  di  grandi
strutture   di  vendita  hanno  priorita'  quelle  che  prevedono  la
concentrazione   o  l'accorpamento  di  almeno  due  medie  o  grandi
strutture,  ciascuna  in  attivita'  da almeno tre anni, e sempre che
concorrano le seguenti condizioni:
      a) la  somma  delle  superfici  di vendita cui si rinunzia deve
essere almeno pari all'80% della superficie della nuova struttura
      b) la  domanda  deve  essere  accompagnata  da dichiarazione di
impegno, concordata con le organizzazioni sindacali dei lavoratori di
categoria, all'integrale reimpiego del personale.
    5.  Per  gli  esercizi  appartenenti  al  settore  non alimentare
costituisce  requisito  di priorita' la domanda di chi ha frequentato
un  corso  di  formazione professionale per il commercio o risulta in
possesso di adeguata qualificazione ai sensi dell'art. 13. In caso di
societa'   il   requisito   si   accerta   in   relazione  al  legale
rappresentante.
    6.  Il requisito di cui al comma 4 ha prevalenza su quello di cui
al comma 5.
    7. A parita' di requisiti tra domande concorrenti e' riconosciuta
preferenza  alla  domanda  con  la  quale  sono  prospettate migliori
soluzioni  di  compatibilita'  funzionale, urbanistica ed ambientale,
fermo  restando  il rispetto delle condizioni minimali previste dallo
strumento  urbanistico,  ovvero  la  presenza  stabile  di  ulteriori
servizi al consumatore.
    8.  L'autorizzazione  all'ampliamento  delle  grandi strutture di
vendita  e'  dovuta,  ai  sensi  dell'art. 10,  comma 3  del  decreto
legislativo n. 114/1998, qualora concorrano le seguenti condizioni:
      a) che  avvenga  per  concentrazione o accorpamento di esercizi
commerciali autorizzati ai sensi dell'art. 24 della legge n. 426/1971
per  generi  di  largo  e  generale  consumo, sempre che gli esercizi
accorpati  provengano dallo stesso comune o dalla stessa zona ad alta
vocazione commerciale;
      b) che  la domanda sia accompagnata da dichiarazione d'impegno,
concordata   con   le  organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  di
categoria,  all'integrale reimpiego del personale gia' operante negli
esercizi commerciali da concentrare;
      c) che  non  vengano  superati  i  limiti dimensionali previsti
dalla presente legge e dagli strumenti urbanistici.
    9.  Sino alla pubblicazione dell'atto con cui la Giunta regionale
individua  gli  obiettivi  di  presenza  e  di  sviluppo delle grandi
strutture di vendita ai sensi del comma 5 dell'art. 4, e comunque non
oltre  otto  mesi  dall'entrata  in  vigore della presente legge, non
possono  essere autorizzate nuove grandi strutture oltre il limite di
mq.  15.000  complessivi  di superficie di vendita per ciascuna delle
aree sovracomunali indicate nell'allegato "A".
    10.  Fatto  salvo  quanto  disposto dal comma 8, la presentazione
delle   domande   di   autorizzazione   all'apertura,  trasferimento,
ampliamento  merceologico  o  di  superficie,  accorpamento di grandi
strutture  e'  sospesa  fino  a quando non sia efficace la variazione
dello strumento urbanistico di cui all'art. 3.