Art. 13. Formazione ed aggiornamento professionale 1. Il requisito del possesso di adeguata qualificazione nel settore del commercio non alimentare, ai fini di cui agli articoli 10, comma 5, e 11 comma 5, della presente legge, e' riconosciuto a coloro che siano in possesso del diploma di laurea in economia e commercio o materie equipollenti o del diploma di scuola media superiore conseguito presso un istituto tecnico commerciale o istituto professionale per il commercio o equiparato. L'adeguata qualificazione professionale e' riconosciuta anche a coloro che abbiano operato per almeno due anni, nel quinquennio antecedente la presentazione della domanda per la quale si intende far valere la priorita', in un esercizio commerciale all'ingrosso o al dettaglio con qualifica di titolare, institore o dipendente con mansioni direttamente attinenti alla vendita o all'amministrazione. 2. Le modalita' di organizzazione, la durata e le materie del corso professionale, di cui al comma 5, lettera a) dell'art. 5 del decreto legislativo n. 114/1998, nonche' dei corsi di aggiornamento previsti dal comma 9 dello stesso articolo, sono definite con provvedimento della giunta regionale adottato, previo concerto con le camere di commercio industria, artigianato e agricoltura, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni amministrative relative alla gestione dei corsi sono delegate alle province che le esercitano in attuazione delle indicazioni impartite dalla Regione nell'ambito dei programmi di formazione professionale. I corsi sono effettuati tramite rapporti convenzionali che le province instaurano con le Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura, le organizzazioni imprenditoriali del commercio piu' rappresentative in ambito provinciale e gli enti dalle stesse costituiti. 3. Nei modi previsti dal comma 2 vengono parimenti disciplinati ed effettuati i corsi di formazione professionale che costituiscono titolo di priorita' ai sensi dei precedenti articoli 10, comma 5, e 11, comma 5. 4. Per la gestione delle attivita' formative di cui al presente articolo, vengono trasferite annualmente alle province apposite risorse finanziarie sulla base della programmazione regionale in materia di formazione professionale. La quota pari al 3% del trasferimento annuale e' utilizzata dalle province a copertura forfettaria dei costi organizzativi.