Art. 13.
              Formazione ed aggiornamento professionale
    1.  Il  requisito  del  possesso  di  adeguata qualificazione nel
settore  del  commercio  non alimentare, ai fini di cui agli articoli
10,  comma 5,  e  11 comma 5, della presente legge, e' riconosciuto a
coloro  che  siano  in  possesso  del diploma di laurea in economia e
commercio  o  materie  equipollenti  o  del  diploma  di scuola media
superiore   conseguito  presso  un  istituto  tecnico  commerciale  o
istituto  professionale  per  il  commercio  o equiparato. L'adeguata
qualificazione  professionale  e'  riconosciuta  anche  a  coloro che
abbiano  operato  per almeno due anni, nel quinquennio antecedente la
presentazione  della  domanda  per  la quale si intende far valere la
priorita',  in  un  esercizio commerciale all'ingrosso o al dettaglio
con  qualifica  di  titolare,  institore  o  dipendente  con mansioni
direttamente attinenti alla vendita o all'amministrazione.
    2.  Le  modalita'  di  organizzazione, la durata e le materie del
corso  professionale,  di  cui al comma 5, lettera a) dell'art. 5 del
decreto  legislativo  n. 114/1998, nonche' dei corsi di aggiornamento
previsti  dal  comma 9  dello  stesso  articolo,  sono  definite  con
provvedimento della giunta regionale adottato, previo concerto con le
camere  di  commercio  industria,  artigianato  e  agricoltura, entro
novanta  giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Le  funzioni  amministrative  relative  alla  gestione dei corsi sono
delegate   alle  province  che  le  esercitano  in  attuazione  delle
indicazioni  impartite  dalla  Regione  nell'ambito  dei programmi di
formazione  professionale.  I  corsi sono effettuati tramite rapporti
convenzionali  che  le province instaurano con le Camere di commercio
industria,    artigianato    e    agricoltura,    le   organizzazioni
imprenditoriali   del   commercio   piu'  rappresentative  in  ambito
provinciale e gli enti dalle stesse costituiti.
    3.  Nei  modi previsti dal comma 2 vengono parimenti disciplinati
ed  effettuati  i corsi di formazione professionale che costituiscono
titolo  di  priorita' ai sensi dei precedenti articoli 10, comma 5, e
11, comma 5.
    4.  Per  la gestione delle attivita' formative di cui al presente
articolo,  vengono  trasferite  annualmente  alle  province  apposite
risorse  finanziarie  sulla  base  della  programmazione regionale in
materia  di  formazione  professionale.  La  quota  pari  al  3%  del
trasferimento  annuale  e'  utilizzata  dalle  province  a  copertura
forfettaria dei costi organizzativi.