Art. 14. Disposizioni particolari 1. Fermo restando quanto previsto per i centri storici dall'art. 8 della presente legge, gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio sono disciplinati ai sensi del titolo IV del decreto legislativo n. 114/1998. 2. Gli esercenti possono fruire delle facolta' di cui al comma 1 dell'art. 12 del decreto legislativo n. 114/1998: a) nel comune di Capracotta, nel comune di San Massimo e nei comuni rientranti nel Parco Nazionale d'Abruzzo, per l'intero anno; b) nel comune di Termoli e nelle zone di Campomarino, Petacciato e Montenero di Bisaccia, dal 1o giugno al 30 settembre. 3. La giunta regionale con proprio provvedimento puo' estendere la facolta' di cui al comma 2 ad altri territori, o parti di territori, comunali.