Art. 14.
                      Disposizioni particolari
    1.   Fermo   restando   quanto  previsto  per  i  centri  storici
dall'art. 8  della  presente  legge, gli orari di apertura e chiusura
degli esercizi di vendita al dettaglio sono disciplinati ai sensi del
titolo IV del decreto legislativo n. 114/1998.
    2.  Gli esercenti possono fruire delle facolta' di cui al comma 1
dell'art. 12 del decreto legislativo n. 114/1998:
      a) nel  comune  di  Capracotta, nel comune di San Massimo e nei
comuni rientranti nel Parco Nazionale d'Abruzzo, per l'intero anno;
      b) nel   comune   di  Termoli  e  nelle  zone  di  Campomarino,
Petacciato e Montenero di Bisaccia, dal 1o giugno al 30 settembre.
    3.  La  giunta regionale con proprio provvedimento puo' estendere
la  facolta'  di  cui  al  comma 2  ad  altri  territori,  o parti di
territori, comunali.