Art. 15. Vendite di liquidazione 3. Le vendite di liquidazione, come definite dal comma 2 dell'art. 15 del decreto legislativo n. 114/1998, possono svolgersi in ogni periodo dell'anno secondo le modalita' di cui al presente articolo. 2. Le vendite di liquidazione possono essere effettuate per durata non superiore a 30 giorni nei casi di trasferimento dell'azienda, di trasformazione o rinnovo dei locali e per durata non superiore a 60 giorni nei casi di cessazione d'attivita' e cessione d'azienda. 3. L'esercente che intende effettuare la vendita di liquidazione ne da' comunicazione, mediante lettera raccomandata, al comune competente non meno di 5 giorni prima, specificando l'ubicazione dei locali di effettuazione della vendita, i motivi della liquidazione, la data di inizio e la durata, nonche' gli articoli oggetto della vendita con le relative percentuali di sconto minime e massime. 4. Presso il luogo di vendita l'esercente e' tenuto ad esibire, su richiesta dell'autorita' comunale, la seguente documentazione: a) in caso di cessazione di attivita' o di trasferimento d'azienda in altri locali, copia della preventiva comunicazione inviata al comune; b) in caso di cessione di azienda, copia del relativo atto pubblico o del preliminare di vendita registrato. c) in caso di trasformazione o di rinnovo dei locali, la concessione o autorizzazione edilizia. 5. E' vietata l'effettuazione delle vendite di liquidazione con il sistema del pubblico incanto. 6. Dall'inizio delle vendite di liquidazione e' vietato introdurre nei locali dell'esercizio di vendita merci del genere di quelle poste in liquidazione, siano esse acquistate o concesse ad altro titolo, anche in conto deposito.