Art. 15.
                       Vendite di liquidazione
    3.   Le  vendite  di  liquidazione,  come  definite  dal  comma 2
dell'art. 15  del  decreto legislativo n. 114/1998, possono svolgersi
in  ogni  periodo  dell'anno  secondo le modalita' di cui al presente
articolo.
    2.  Le  vendite  di  liquidazione  possono  essere effettuate per
durata   non   superiore  a  30  giorni  nei  casi  di  trasferimento
dell'azienda, di trasformazione o rinnovo dei locali e per durata non
superiore  a  60 giorni nei casi di cessazione d'attivita' e cessione
d'azienda.
    3.  L'esercente che intende effettuare la vendita di liquidazione
ne  da'  comunicazione,  mediante  lettera  raccomandata,  al  comune
competente  non meno di 5 giorni prima, specificando l'ubicazione dei
locali  di  effettuazione della vendita, i motivi della liquidazione,
la  data  di  inizio  e la durata, nonche' gli articoli oggetto della
vendita con le relative percentuali di sconto minime e massime.
    4.  Presso  il luogo di vendita l'esercente e' tenuto ad esibire,
su richiesta dell'autorita' comunale, la seguente documentazione:
      a) in  caso  di  cessazione  di  attivita'  o  di trasferimento
d'azienda  in  altri  locali,  copia  della  preventiva comunicazione
inviata al comune;
      b) in  caso  di  cessione  di  azienda, copia del relativo atto
pubblico o del preliminare di vendita registrato.
      c) in  caso  di  trasformazione  o  di  rinnovo  dei locali, la
concessione o autorizzazione edilizia.
    5.  E'  vietata l'effettuazione delle vendite di liquidazione con
il sistema del pubblico incanto.
    6.   Dall'inizio   delle   vendite  di  liquidazione  e'  vietato
introdurre  nei  locali dell'esercizio di vendita merci del genere di
quelle  poste  in  liquidazione,  siano esse acquistate o concesse ad
altro titolo, anche in conto deposito.