Art. 16. Vendite di fine stagione 1. Le vendite di fine stagione, come definite dal comma 3 dell'art. 15 del decreto legislativo n. 114/1998, possono svolgersi dal 15 gennaio al 28 febbraio per la stagione invernale e dal 15 luglio al 14 settembre per la stagione estiva. 2. I periodi di cui al comma 1 possono essere modificati con provvedimento della giunta regionale, sulla base delle osservazioni fornite dall'osservatorio regionale del commercio previsto dall'art. 18.