Art. 16.
                      Vendite di fine stagione
    1.  Le  vendite  di  fine  stagione,  come  definite  dal comma 3
dell'art. 15  del  decreto legislativo n. 114/1998, possono svolgersi
dal  15 gennaio  al  28 febbraio  per  la  stagione  invernale  e dal
15 luglio al 14 settembre per la stagione estiva.
    2.  I  periodi  di  cui  al comma 1 possono essere modificati con
provvedimento  della  giunta regionale, sulla base delle osservazioni
fornite    dall'osservatorio   regionale   del   commercio   previsto
dall'art. 18.