Art. 17. Disposizioni comuni 1. Le merci oggetto della vendita straordinaria devono essere individuabili in modo chiaro ed inequivocabile per distinguerle da quelle poste in vendita al prezzo ordinario. 2. Le asserzioni pubblicitarie relative alle vendite straordinarie devono essere presentate in modo non ingannevole per il consumatore. Devono indicare il tipo di vendita straordinaria, la data di inizio e la durata di vendita, nonche' gli estremi della comunicazione inviata al comune. Nel caso di vendita di liquidazione la motivazione deve essere indicata utilizzando lo stesso carattere e dimensione tipografica del termine "liquidazione". 3. L'operatore commerciale dovra' essere in grado di dimostrare la veridicita' di qualsiasi asserzione pubblicitaria relativa a: a) qualita' e composizione merceologica; b) marca o griffe della merce e quantita' ove richiesta. c) sconti o ribassi dichiarati. 4. Fatte salve le vendite giudiziarie, nella pubblicita' sono vietati l'uso della dizione "vendita fallimentare" ed ogni riferimento al fallimento e ad altre procedure concorsuali, a procedure esecutive e simili, anche come termine di paragone. 5. Durante il periodo di vendita straordinaria, i prezzi pubblicizzati devono essere praticati nei confronti dei compratori senza limitazioni di quantita' fino all'esaurimento delle scorte, che, nell'eventualita', deve essere portato a conoscenza del pubblico con avviso ben visibile dall'esterno del locale di vendita. Durante la vendita straordinaria, e' fatto obbligo di indicare con apposito cartellino esposto al pubblico il prezzo normale di vendita, la percentuale di sconto ed il prezzo scontato. Tali indicazioni devono essere di dimensioni ben visibili.