Art. 17.
                         Disposizioni comuni
    1.  Le  merci  oggetto  della vendita straordinaria devono essere
individuabili  in  modo  chiaro ed inequivocabile per distinguerle da
quelle poste in vendita al prezzo ordinario.
    2.    Le   asserzioni   pubblicitarie   relative   alle   vendite
straordinarie devono essere presentate in modo non ingannevole per il
consumatore.  Devono  indicare  il  tipo di vendita straordinaria, la
data  di  inizio  e  la  durata di vendita, nonche' gli estremi della
comunicazione  inviata al comune. Nel caso di vendita di liquidazione
la motivazione deve essere indicata utilizzando lo stesso carattere e
dimensione tipografica del termine "liquidazione".
    3.  L'operatore  commerciale dovra' essere in grado di dimostrare
la veridicita' di qualsiasi asserzione pubblicitaria relativa a:
      a) qualita' e composizione merceologica;
      b) marca o griffe della merce e quantita' ove richiesta.
      c) sconti o ribassi dichiarati.
    4.  Fatte  salve  le  vendite giudiziarie, nella pubblicita' sono
vietati   l'uso   della   dizione   "vendita  fallimentare"  ed  ogni
riferimento  al  fallimento  e  ad  altre  procedure  concorsuali,  a
procedure esecutive e simili, anche come termine di paragone.
    5.   Durante  il  periodo  di  vendita  straordinaria,  i  prezzi
pubblicizzati  devono  essere  praticati nei confronti dei compratori
senza  limitazioni  di  quantita'  fino all'esaurimento delle scorte,
che, nell'eventualita', deve essere portato a conoscenza del pubblico
con  avviso  ben visibile dall'esterno del locale di vendita. Durante
la  vendita  straordinaria, e' fatto obbligo di indicare con apposito
cartellino  esposto  al  pubblico  il  prezzo  normale di vendita, la
percentuale di sconto ed il prezzo scontato.
    Tali indicazioni devono essere di dimensioni ben visibili.