Art. 18. Osservatorio regionale del commercio 1. E' istituito l'osservatorio regionale del commercio con le seguenti funzioni: a) monitoraggio dell'entita' e dell'efficienza della rete commerciale della Regione; b) valutazione dell'impatto degli insediamenti commerciali sulla rete di vendita, sul territorio ed ambiente, nonche' sugli interessi dei consumatori; c) prefigurazione di direttrici di sviluppo, anche per aree territoriali omogenee, della rete commerciale, con particolare riguardo alle dinamiche occupazionali; d) studio e valutazione dei fenomeni emergenti dal settore. 2. L'osservatorio e' presieduto dal direttore generale regionale competente per il commercio ed e' cosi' composto: a) i rappresentanti delle province; b) i rappresentanti dei comuni capoluogo di provincia; c) un rappresentante per ciascuna Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura; d) i rappresentanti regionali dell'ANCI, dell'UPI e della UNCEM; e) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni nazionali delle imprese del commercio operanti sul territorio regionale; f) un rappresentante per ciascuna organizzazione nazionale dei consumatori operante sul territorio regionale; g) un rappresentante per ciascuna organizzazione sindacale nazionale dei lavoratori del commercio operante sul territorio regionale. 3. I compiti di segreteria sono svolti a cura della competente struttura organizzativa regionale. 4. L'Osservatorio regionale del commercio opera sotto il coordinamento dell'Osservatorio nazionale costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 5. L'Osservatorio acquisisce i dati occorrenti per l'espletamento delle proprie funzioni oltre che dai comuni, ai sensi del comma 1 dell'art. 3 della presente legge, dall'Unione delle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura del Molise, con la quale la giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stipula apposita convenzione. 6. Annualmente l'Osservatorio pubblica un rapporto sullo stato e le prospettive di sviluppo del commercio nella regione. Il rapporto e' trasmesso alla giunta regionale entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. Per il primo anno il rapporto e' trasmesso, anche ai fini di cui all'art. 4, comma 5, entro 6 mesi dalla data di insediamento. 7. I componenti dell'Osservatorio sono nominati dal presidente della giunta regionale. L'organismo e' rinnovato entro 60 giorni dall'inizio di ogni legislatura regionale. Ulteriori disposizioni sul funzionamento dell'Osservatorio sono adottate con provvedimento della giunta regionale. 8. La costituzione dell'Osservatorio ha luogo entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.