Art. 18.
                Osservatorio regionale del commercio
    1.  E'  istituito  l'osservatorio  regionale del commercio con le
seguenti funzioni:
      a) monitoraggio   dell'entita'  e  dell'efficienza  della  rete
commerciale della Regione;
      b) valutazione   dell'impatto  degli  insediamenti  commerciali
sulla  rete  di  vendita,  sul  territorio ed ambiente, nonche' sugli
interessi dei consumatori;
      c) prefigurazione  di  direttrici  di  sviluppo, anche per aree
territoriali   omogenee,  della  rete  commerciale,  con  particolare
riguardo alle dinamiche occupazionali;
      d) studio e valutazione dei fenomeni emergenti dal settore.
    2.  L'osservatorio e' presieduto dal direttore generale regionale
competente per il commercio ed e' cosi' composto:
      a) i rappresentanti delle province;
      b) i rappresentanti dei comuni capoluogo di provincia;
      c) un   rappresentante   per   ciascuna   Camera  di  commercio
industria, artigianato e agricoltura;
      d) i  rappresentanti  regionali  dell'ANCI,  dell'UPI  e  della
UNCEM;
      e) un   rappresentante   per   ciascuna   delle  organizzazioni
nazionali   delle  imprese  del  commercio  operanti  sul  territorio
regionale;
      f) un  rappresentante per ciascuna organizzazione nazionale dei
consumatori operante sul territorio regionale;
      g) un  rappresentante  per  ciascuna  organizzazione  sindacale
nazionale  dei  lavoratori  del  commercio  operante  sul  territorio
regionale.
    3.  I  compiti  di segreteria sono svolti a cura della competente
struttura organizzativa regionale.
    4.   L'Osservatorio   regionale  del  commercio  opera  sotto  il
coordinamento   dell'Osservatorio   nazionale  costituito  presso  il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
    5. L'Osservatorio acquisisce i dati occorrenti per l'espletamento
delle  proprie  funzioni  oltre  che dai comuni, ai sensi del comma 1
dell'art. 3   della  presente  legge,  dall'Unione  delle  camere  di
commercio  industria,  artigianato  e  agricoltura del Molise, con la
quale  la  giunta  regionale,  entro 60 giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, stipula apposita convenzione.
    6.  Annualmente l'Osservatorio pubblica un rapporto sullo stato e
le  prospettive  di sviluppo del commercio nella regione. Il rapporto
e'  trasmesso  alla giunta regionale entro il mese di marzo dell'anno
successivo  a quello di riferimento. Per il primo anno il rapporto e'
trasmesso,  anche  ai  fini  di cui all'art. 4, comma 5, entro 6 mesi
dalla data di insediamento.
    7.  I  componenti  dell'Osservatorio sono nominati dal presidente
della  giunta  regionale.  L'organismo  e'  rinnovato entro 60 giorni
dall'inizio di ogni legislatura regionale. Ulteriori disposizioni sul
funzionamento dell'Osservatorio sono adottate con provvedimento della
giunta regionale.
    8.  La  costituzione  dell'Osservatorio  ha luogo entro 60 giorni
dall'entrata in vigore della presente legge.