Art. 2.
                 Zone ad alta vocazione commerciale
    1. Ai fini della presente legge sono individuate le seguenti zone
ad alta vocazione commerciale:
      a) la  zona  comprendente  i  comuni  di Campobasso, Baranello,
Busso,   Femizzano,   Campodipietra,  Matrice,  Mirabello  Sannitico,
Oratino, Ripalimosani, Toro e Vinchiaturo;
      b) la  zona  comprendente i comuni di Bojano, Campochiaro e San
Polo Matese;
      c) la zona comprendente i comuni di Isernia, Macchia d'Isernia,
Pesche, Pettoranello del Molise e Sant'Agapito;
      d) la zona comprendente i comuni di Venafro e Pozzilli;
      e) la  zona  comprendente  i  comuni  di  Termoli, Campomarino,
Guglionesi,  Larino,  Montenero di Bisaccia, Petacciato e San Giacomo
degli Schiavoni.