Art. 20.
                        D e f i n i z i o n i
    1.  Ai  fini  del  presente  titolo valgono le definizioni di cui
all'art. 27 del decreto legislativo n. 114/1998.
    2.  Per  mostra  mercato si intende un mercato, aperto anche alla
partecipazione di soggetti che non esercitano l'attivita' commerciale
e caratterizzato da particolari specializzazioni merceologiche, quali
l'antiquariato,  l'usato,  l'oggettistica antica, i libri, le stampe,
gli oggetti da collezionismo, i prodotti di artigianato, i fiori e le
piante, gli animali.