Art. 20. D e f i n i z i o n i 1. Ai fini del presente titolo valgono le definizioni di cui all'art. 27 del decreto legislativo n. 114/1998. 2. Per mostra mercato si intende un mercato, aperto anche alla partecipazione di soggetti che non esercitano l'attivita' commerciale e caratterizzato da particolari specializzazioni merceologiche, quali l'antiquariato, l'usato, l'oggettistica antica, i libri, le stampe, gli oggetti da collezionismo, i prodotti di artigianato, i fiori e le piante, gli animali.