Art. 23.
       Individuazione, soppressione e spostamento dei mercati
    1. I   comuni  possono  istituire  nuovi  mercati  e  sopprimere,
trasferire o spostare di sede, ampliare o ridurre quelli esistenti.
    2.  I  comuni  contestualmente all'istituzione, al trasferimento,
allo  spostamento  temporaneo,  all'ampliamento ed alla riduzione dei
mercati deliberano anche le modalita' di funzionamento degli stessi.
    3. La soppressione o riduzione di mercati, anche temporanea, puo'
essere  disposta  dai  comuni  a causa della caduta sistematica della
domanda,  della  esigua  presenza  degli  operatori  o  per motivi di
pubblico interesse o cause di forza maggiore.
    4. Lo spostamento temporaneo di mercati, in altra sede o ad altro
giorno,  puo'  essere  disposto dai comuni per motivi di viabilita' e
traffico,  per motivi legati a problemi igienico-sanitari, per motivi
di pubblico interesse o per cause di forza maggiore.
    5.  I  comuni,  a  seguito  dello spostamento o del trasferimento
parziale  del  mercato  in  altra  sede,  assegnano  i  posteggi agli
operatori   titolari  di  concessione  attenendosi,  nell'ordine,  ai
seguenti criteri:
      a) numero di presenze;
      b) anzianita' di iscrizione al registro delle imprese;
      c) dimensioni  e  caratteristiche  dei posteggi disponibili, in
relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di
attrezzatura di vendita.
    6.  Gli  operatori  che, a seguito di soppressione o riduzione di
mercati,   perdono   la   concessione   del   posteggio,   concorrono
all'assegnazione di posteggi disponibili nello stesso comune, secondo
i  criteri  di  cui al comma 5, avvalendosi del numero delle presenze
nel mercato soppresso o ridotto.
    7.  I  comuni  possono  istituire  mercati,  anche  temporanei  o
stagionali,  destinati a merceologie esclusive al fine di valorizzare
la  commercializzazione  di  prodotti  che sono espressione rilevante
dell'economia locale o possono diventarlo.
    8.  I  comuni possono altresi' prevedere lo svolgimento di mostre
mercato,  oltre  che nell'ipotesi di cui all'art. 8, comma 2, in aree
preventivamente  individuate,  anche  tenendo  conto dell'esigenza di
animazione o rivitalizzazione di zone urbane periferiche.