Art. 24. Criteri e procedure per il rilascio delle autorizzazioni ad esercitare su posteggio 1. I comuni, entro il 15 gennaio di ogni anno, pubblicano l'elenco dei posteggi liberi e concedibili alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. 2. Entro e non oltre il 30 gennaio di ogni anno, gli interessati inoltrano le istanze di autorizzazione di cui al comma 3 dell'art. 28 del decreto legislativo n. 114/1998. Non sono ritenute ammissibili le istanze fatte pervenire prima del 16 gennaio. 3. La domanda di autorizzazione e concessione di posteggio deve essere inoltrata esclusivamente a mezzo di lettera raccomandata al competente ufficio del comune sede del posteggio e deve contenere, a pena di esclusione, le dichiarazioni concernenti: a) i dati anagrafici ed il codice fiscale del richiedente; b) il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 114/1998; c) la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento, l'indicazione del posteggio per il quale si chiede la concessione; d) il settore o i settori merceolegici; e) il non possesso di altra concessione di posteggio nello stesso mercato, salvo il caso di trasferimento di attivita' gia' presente sul mercato. 4. I comuni, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze, redigono la graduatoria e rilasciano le autorizzazioni. Nella determinazione della graduatoria i comuni osservano, nell'ordine, i seguenti criteri di priorita': a) trasferimento da parte del titolare, dell'attivita' nell'ambito dello stesso mercato; b) maggior numero di presenze effettive maturate nell'ambito del mercato; c) maggior numero di presenze di spunta maturate nell'ambito dello stesso mercato; d) anzianita' dell'attivita' di commercio su aree pubbliche attestata dall'iscrizione al registro delle imprese e) certificato invalidita' costituente titolo per l'assunzione obbligatoria ai sensi delle vigenti disposizioni sulle categorie protette. 6. I posteggi che si rendono disponibili nel corso dell'anno per trasferimento del titolare vengono dati in concessione utilizzando la stessa graduatoria. 7. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i comuni provvedono a rilasciare le autorizzazioni per i posteggi gia' oggetto di concessione in forma definitiva o in forma precaria ai sensi del comma 1 dell'art. 12 della legge regionale 18 marzo 1997, n. 4. 8. Le autorizzazioni di cui al comma 7 hanno comunque precedenza su quelle rilasciate ai sensi dei comuni da 1 a 6.