Art. 24.
Criteri   e   procedure  per  il  rilascio  delle  autorizzazioni  ad
                       esercitare su posteggio
    1.  I  comuni,  entro  il  15 gennaio  di  ogni  anno, pubblicano
l'elenco  dei posteggi liberi e concedibili alla data del 31 dicembre
dell'anno precedente.
    2.  Entro e non oltre il 30 gennaio di ogni anno, gli interessati
inoltrano le istanze di autorizzazione di cui al comma 3 dell'art. 28
del decreto legislativo n. 114/1998. Non sono ritenute ammissibili le
istanze fatte pervenire prima del 16 gennaio.
    3.  La  domanda di autorizzazione e concessione di posteggio deve
essere  inoltrata  esclusivamente  a mezzo di lettera raccomandata al
competente  ufficio del comune sede del posteggio e deve contenere, a
pena di esclusione, le dichiarazioni concernenti:
      a) i dati anagrafici ed il codice fiscale del richiedente;
      b) il  possesso  dei  requisiti  di  cui all'art. 5 del decreto
legislativo n. 114/1998;
      c) la  denominazione  del  mercato,  il  giorno di svolgimento,
l'indicazione del posteggio per il quale si chiede la concessione;
      d) il settore o i settori merceolegici;
      e) il  non  possesso  di  altra  concessione di posteggio nello
stesso  mercato,  salvo  il  caso  di trasferimento di attivita' gia'
presente sul mercato.
    4.  I  comuni,  entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la
presentazione  delle istanze, redigono la graduatoria e rilasciano le
autorizzazioni.
    Nella   determinazione  della  graduatoria  i  comuni  osservano,
nell'ordine, i seguenti criteri di priorita':
      a) trasferimento   da   parte   del   titolare,  dell'attivita'
nell'ambito dello stesso mercato;
      b) maggior  numero  di  presenze effettive maturate nell'ambito
del mercato;
      c) maggior  numero  di  presenze di spunta maturate nell'ambito
dello stesso mercato;
      d) anzianita'  dell'attivita'  di  commercio  su aree pubbliche
attestata dall'iscrizione al registro delle imprese
      e) certificato  invalidita' costituente titolo per l'assunzione
obbligatoria  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni sulle categorie
protette.
    6.  I posteggi che si rendono disponibili nel corso dell'anno per
trasferimento del titolare vengono dati in concessione utilizzando la
stessa graduatoria.
    7.  Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i
comuni  provvedono a rilasciare le autorizzazioni per i posteggi gia'
oggetto  di  concessione  in  forma definitiva o in forma precaria ai
sensi  del  comma 1 dell'art. 12 della legge regionale 18 marzo 1997,
n. 4.
    8.  Le autorizzazioni di cui al comma 7 hanno comunque precedenza
su quelle rilasciate ai sensi dei comuni da 1 a 6.