Art. 25.
Autorizzazione  all'esercizio  dell'attivita' esclusivamente in forma
                             itinerante
    1. La domanda di autorizzazione ai sensi del comma 4 dell'art. 28
del  decreto  legislativo  n.  114/1998  deve  essere  presentata  al
competente  ufficio  del  comune di residenza dell'interessate ovvero
ove  ha  sede  legale  la  societa'  e  deve  contenere,  a  pena  di
inammissibilita', le dichiarazioni concernenti:
      a) i dati anagrafici ed il codice fiscale del richiedente;
      b) il  possesso  dei  requisiti  di  cui all'art. 5 del decreto
legislativo n. 114/1998;
      c) il settore o i settori merceologici.
    2. I procedimenti autorizzatori attivati da istanze presentate ai
sensi  della  legge  regionale  18 marzo  1997, n. 4 sono conclusi ai
sensi della presente legge.