Art. 25. Autorizzazione all'esercizio dell'attivita' esclusivamente in forma itinerante 1. La domanda di autorizzazione ai sensi del comma 4 dell'art. 28 del decreto legislativo n. 114/1998 deve essere presentata al competente ufficio del comune di residenza dell'interessate ovvero ove ha sede legale la societa' e deve contenere, a pena di inammissibilita', le dichiarazioni concernenti: a) i dati anagrafici ed il codice fiscale del richiedente; b) il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 114/1998; c) il settore o i settori merceologici. 2. I procedimenti autorizzatori attivati da istanze presentate ai sensi della legge regionale 18 marzo 1997, n. 4 sono conclusi ai sensi della presente legge.