Art. 26.
            Subentro e reintestazione dell'autorizzazione
    1. Il trasferimento in gestione o in proprieta' dell'azienda o di
un  ramo  d'azienda  per l'esercizio del commercio su aree pubbliche,
per  atto  tra  vivi  o  a  causa di morte, comporta il trasferimento
dell'autorizzazione  amministrativa  a  chi  subentra  purche' sia in
possesso  dei  requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n.
114/1998.
    2. Il trasferimento d'azienda per atto tra vivi viene documentato
da atto pubblico di cessione o da preliminare di vendita registrato.
    3.  Nel  caso  di  operatori per concessione la reintestazione e'
effettuata  dal  comune  sede  del posteggio previa comunicazione del
reintestatario  e  contestuale  autocertificazione  del  possesso dei
requisiti previsti per l'esercizio dell'attivita' commerciale.
    4.   Nel   caso   di  operatori  itineranti  l'autorizzazione  e'
reintestata dal comune di residenza del subentrante.
    5.  Il  trasferimento  in  gestione  o in proprieta' dell'azienda
comporta   anche   il   trasferimento   dei   titoli   di   priorita'
nell'assegnazione del posteggio posseduti dal cedente.
    6. Il subentrante in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del
decreto   legislativo   n.   114/1998   deve   comunicare  l'avvenuto
subingresso  entro  sei  mesi,  pena  la  decadenza  dal  diritto  di
esercitare l'attivita' del dante causa, salvo proroga sino a sei mesi
in caso di comprovata necessita'.
    7.  Il  subentrante per causa di morte ha comunque la facolta' di
continuare  provvisoriamente  l'attivita'  fino alla regolarizzazione
prescritta dai commi precedenti.