Art. 26. Subentro e reintestazione dell'autorizzazione 1. Il trasferimento in gestione o in proprieta' dell'azienda o di un ramo d'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra purche' sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 114/1998. 2. Il trasferimento d'azienda per atto tra vivi viene documentato da atto pubblico di cessione o da preliminare di vendita registrato. 3. Nel caso di operatori per concessione la reintestazione e' effettuata dal comune sede del posteggio previa comunicazione del reintestatario e contestuale autocertificazione del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attivita' commerciale. 4. Nel caso di operatori itineranti l'autorizzazione e' reintestata dal comune di residenza del subentrante. 5. Il trasferimento in gestione o in proprieta' dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorita' nell'assegnazione del posteggio posseduti dal cedente. 6. Il subentrante in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 114/1998 deve comunicare l'avvenuto subingresso entro sei mesi, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attivita' del dante causa, salvo proroga sino a sei mesi in caso di comprovata necessita'. 7. Il subentrante per causa di morte ha comunque la facolta' di continuare provvisoriamente l'attivita' fino alla regolarizzazione prescritta dai commi precedenti.